Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40465/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98: il ricorrente, espulso e notificato il 6/11/2019 (imbarcato da Fiumicino sul volo AZ582 per Tirana con generalità Nikolla Ilir), sarebbe rientrato in Italia il 18/04/2020 prima del decorso dei cinque anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno. In appello e in Cassazione contestava la motivazione sulla responsabilità penale, la qualificazione e l'applicazione della recidiva infraquinquennale, il mancato riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche, la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e la presunta carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (in parte infondato e in parte inammissibile). Ha ritenuto che la valutazione dei fatti (notifica dell'espulsione, accompagnamento alla frontiera e imbarco) fosse correttamente compiuta dal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, anche perché le decisioni di primo grado e appello risultano "doppia conforme"; la questione della recidiva non era stata dedotta in appello e quindi è inammissibile in cassazione; l'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando è riconosciuta recidiva reiterata; la pena, fissata al minimo edittale (1 anno), non richiedeva motivazione ulteriore; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 13, comma 13

    Reato di reingresso nel territorio nazionale prima di cinque anni dall'espulsione notificata senza autorizzazione: la Corte ha ritenuto provata la notifica e il successivo rientro; elemento soggettivo e oggettivo configurati.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate per censurare vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà contestazioni di merito improprie in cassazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limiti di deduzione dei motivi di cassazione e riduzione dei motivi nei limiti previsti; il ricorso è stato ridotto nei limiti dovuti alla normativa sulle impugnazioni.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte quando è riconosciuta la recidiva reiterata, essendo quest'ultima indice di maggiore pericolosità sociale e grado di colpevolezza.

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    Principi di motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che, nel caso di pena al minimo edittale, non fosse necessaria una motivazione particolarmente dettagliata oltre le espressioni già fornite sui presupposti di equità e congruità.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede la valutazione del merito dei fatti quando la motivazione di merito (di primo grado e di appello) è logica e fondata: le critiche che mirano solo a rimettere in discussione il peso delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La notifica dell'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera costituiscono elementi decisivi per provare la conoscenza del divieto di rientro; tali elementi, se accertati, rendono difficile contestare la fattispecie di reingresso illecito.
  • La 'doppia conforme' (coincidenza logico-argomentativa tra primo grado e appello) rafforza l'immunità della valutazione probatoria rispetto al sindacato di legittimità.
  • Questioni nuove o non discusse in appello (es. contestazione della recidiva) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e sono inammissibili.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità) è escluso se è riconosciuta recidiva specifica o reiterata, poiché la recidiva indica una maggiore gravità e pericolosità sociale.
  • Quando la pena è determinata al minimo edittale, la motivazione del giudice non richiede un dettagliato svolgimento argomentativo oltre a ragioni di equità/congruità espresse, salvo casi in cui sia necessario un approfondimento particolare.
  • Chi impugna in cassazione deve formulare motivi che configurino errori di diritto o macroscopici vizi logico-giuridici della motivazione, non semplici richieste di rivalutazione degli elementi di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.