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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35649/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, insieme ai soci, aveva promosso davanti al tribunale una querela di falso per ottenere l’accertamento della falsità di un documento manoscritto o "brogliaccio" redatto da un dipendente e utilizzato dalla Guardia di finanza come base per il processo verbale di constatazione relativo a maggiori incassi non contabilizzati del ristorante, da cui erano poi scaturiti plurimi avvisi di accertamento. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo che il brogliaccio fosse un mero elemento di prova, privo di efficacia probatoria di scrittura riconosciuta e quindi non suscettibile di querela di falso. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c. per avere escluso l’ammissibilità della querela di falso in ragione della qualificazione del documento come dichiarazione di scienza e non di volontà; omessa pronuncia sulla particolare valenza probatoria del manoscritto quale scrittura contabile di terzo; nullità della sentenza per motivazione apparente in punto spese, per mancata compensazione nonostante la soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la querela di falso è esperibile contro scritture private dotate di efficacia di piena prova quanto alla provenienza della sottoscrizione, ma non contro scritture provenienti da terzi estranei alla lite, le quali hanno valore di mera prova atipica e possono essere liberamente contestate. Ha inoltre escluso che le annotazioni di un terzo possano essere considerate scritture contabili dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c., e ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile per difetto di motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti dell’Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta; non attribuisce piena prova alla veridicità del contenuto. La querela di falso è quindi utilizzabile per contestare la falsità materiale della sottoscrizione/provenienza, non la falsità ideologica del contenuto.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso può proporsi finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato; il rimedio presuppone che il documento abbia una efficacia probatoria che renda necessario l’accertamento della sua falsità ai fini della prova legale.

  • art. 2700 c.c.

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; il richiamo serve a distinguere la diversa efficacia probatoria rispetto alla scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    Il riconoscimento tacito della scrittura privata le attribuisce, quanto alla provenienza, il valore di piena prova fino a querela di falso, ma non estende tale efficacia alla veridicità del contenuto.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione della scrittura privata opera sul piano della provenienza della sottoscrizione, non sulla verità del contenuto dichiarato.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore solo se provengono dall’imprenditore stesso; annotazioni provenienti da terzi non sono scritture contabili dell’imprenditore e comunque tali scritture non richiedono querela di falso per essere contestate.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dedotta, ma la Corte non l’ha accolta perché la questione era stata comunque assorbita dalla corretta qualificazione del documento e dalla conseguente inammissibilità della querela di falso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile quanto alla statuizione sulle spese.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione sono producibili dopo il termine di cui all’art. 369 c.p.c. solo i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso, non quelli diretti a sostenerne la fondatezza.

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione documentale successiva al termine è ammessa solo nei limiti indicati dall’art. 372 c.p.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La querela di falso è esperibile solo contro documenti che abbiano efficacia probatoria legale rispetto al profilo della provenienza; se il documento è una mera prova atipica o un elemento indiziario, il rimedio è inammissibile.
  • La scrittura privata fa piena prova soltanto della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore riconosciuto o legalmente considerato tale; la veridicità del contenuto resta contestabile con i mezzi ordinari di prova, nei limiti di ammissibilità.
  • La falsità materiale della scrittura privata può essere dedotta con querela di falso per contestare la provenienza della sottoscrizione; la falsità ideologica del contenuto non giustifica, di regola, il ricorso a tale rimedio.
  • Una scrittura formata da un terzo estraneo alla lite non è soggetta alla disciplina della scrittura privata tra le parti del giudizio e ha, di regola, valore di prova atipica liberamente valutabile dal giudice.
  • Le annotazioni di terzi non diventano scritture contabili dell’imprenditore solo per il loro contenuto o per la loro utilizzazione in altra sede; l’art. 2709 c.c. opera per scritture provenienti dall’imprenditore.
  • In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mancata compensazione non è di per sé censurabile per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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