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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso per l'esecuzione del giudicato, aveva liquidato in euro 600,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva ottenuto dal TAR l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500,00 riferiti agli anni scolastici indicati nella sentenza. L'appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, ritenuta eccessivamente ridotta e inferiore ai minimi derivanti dai parametri forensi. L'appellante ha dedotto la violazione della disciplina sui compensi degli avvocati, in particolare del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nonché dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la serialità e la limitata complessità della controversia non consentissero di scendere al di sotto delle soglie minime e chiedendo la liquidazione di euro 4.427,00, o della diversa somma dovuta. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR, elevando la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado da euro 600,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha ricordato che la quantificazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice e che la motivazione è necessaria soprattutto quando ci si discosti dalla regola della soccombenza; tale discrezionalità non consente tuttavia la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque sproporzionate rispetto all'attività professionale. I parametri forensi individuano soglie minime di riduzione del compenso parametrico, al di sotto delle quali il giudice non può scendere. Nel caso concreto, la somma di euro 600,00 era inferiore ai valori applicabili anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147/2022. La motivazione del TAR, tuttavia, non è stata ritenuta apodittica, poiché la causa era seriale e priva di particolare complessità. La serialità può essere valorizzata quale indice di minor impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, ma non fino a una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili. In applicazione di tali criteri, il Consiglio di Stato ha ritenuto equa la somma di euro 800,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato posto in esecuzione, relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica oggetto della condanna contenuta nel giudicato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.

  • D.M. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per una liquidazione proporzionata all'importanza dell'opera professionale e non consentono riduzioni prive di adeguata giustificazione o inferiori alle soglie minime applicabili.

  • D.M. 147/2022

    Ha modificato i parametri forensi prevedendo soglie minime percentuali di riduzione rispetto ai valori parametrici di base; il giudice non può liquidare il compenso al di sotto di tali soglie.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    Prevede la riduzione dei valori parametrici considerata dal Collegio nella determinazione delle spese, senza consentire comunque di scendere al di sotto dei limiti minimi.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato dall'appellante a sostegno dell'inderogabilità dei minimi relativi al compenso professionale.

  • art. 93 c.p.c.

    Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma deve rispettare i parametri forensi applicabili e non può determinare l'attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime previste dalla disciplina parametrica.
  • La serialità del contenzioso e la sua ridotta complessità possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto ai valori medi dei parametri, in quanto indici di un minore impegno difensivo, ma non consentono di scendere al di sotto dei minimi inderogabili.
  • La motivazione della liquidazione delle spese non è necessariamente richiesta quando il giudice applica la regola della soccombenza; resta comunque necessario giustificare adeguatamente una liquidazione che si discosti dai parametri applicabili o che valorizzi elementi peculiari quali serialità e limitata complessità della controversia.
  • Il giudice deve assicurare una proporzione ragionevole tra compenso liquidato e importanza dell'opera professionale, considerando le caratteristiche concrete della controversia e rispettando i limiti minimi stabiliti dai parametri forensi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

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