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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30264/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione delle spese per la difesa svolta in cassazione nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una iscrizione ipotecaria collegata a cartelle esattoriali. Dopo una precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il beneficio era stato revocato e, in sede di opposizione al provvedimento di revoca, la Corte d'appello aveva confermato la revoca ritenendo insussistenti i presupposti del beneficio e, in particolare, ravvisando che l'azione fosse stata promossa con colpa grave, essendo la lite prossima alla temerarietà. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: 1) deduceva violazione di legge e nullità dell'ordinanza per mancato rispetto del giudicato interno, sostenendo che in una precedente fase dello stesso procedimento la colpa grave fosse stata già esclusa con decisione passata in giudicato; 2) deduceva violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, censurando l'affermazione della colpa grave e la sovrapposizione tra infondatezza nel merito della domanda e colpa grave, sostenendo che la domanda non fosse manifestamente infondata ex ante e che vi fossero precedenti favorevoli sulla medesima iscrizione ipotecaria. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati in diritto, ma ha poi dichiarato il ricorso inammissibile perché costruito su censure che pretendevano di rimettere in discussione valutazioni di merito, l'individuazione del mezzo di impugnazione e apprezzamenti di fatto già compiuti nei precedenti gradi, rispetto ai quali il ricorso per cassazione non è mezzo idoneo; inoltre ha rilevato che la disciplina del patrocinio impone una nuova valutazione dei presupposti in ogni fase e che la pretesa fondatezza della lite e la colpa grave vanno apprezzate secondo criteri distinti. È stata quindi confermata la revoca del beneficio e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un giudicato idoneo a vincolare la nuova valutazione richiesta per il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato, poiché ogni fase processuale richiede una autonoma verifica dei presupposti del beneficio, compresa la non manifesta infondatezza della pretesa. Ha inoltre ribadito che la valutazione sulla colpa grave non coincide con la fondatezza o infondatezza nel merito della domanda e che, nel caso concreto, le censure miravano sostanzialmente a contestare apprezzamenti di fatto e qualificazioni giuridiche già compiute dai giudici di merito e ritenute non sindacabili in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento, nei limiti di legge, di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la definizione in base a proposta, con conseguente applicazione della disciplina speciale sulle conseguenze processuali dell'esito conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 375 c.p.c.

    a mente dell’art.375 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis)

    La Corte richiama il criterio di trattazione in camera di consiglio delle sezioni semplici e la discrezionalità sulla pubblica udienza, ritenendo insussistenti i presupposti per quest'ultima.

  • art. 360 c.p.c.

    violazione di legge e la nullità dell'ordinanza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    È la norma invocata dal ricorrente per incardinare i motivi di ricorso, ma la Corte ritiene che le doglianze non superino il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Invocato come parametro della motivazione, ma la Corte non accoglie la doglianza di motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Invocato a sostegno della censura sulla motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ., per inosservanza del giudicato interno

    Il ricorrente lo invoca per sostenere l'esistenza di un giudicato sulla colpa grave; la Corte esclude che un provvedimento reso in una fase precedente vincoli la nuova valutazione richiesta per il grado successivo.

  • art. 324 c.p.c.

    violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma sul giudicato interno, ma ritenuto non operante nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 329 c.p.c.

    violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la definitività della precedente decisione; la Corte nega l'effetto preclusivo invocato.

  • art. 120 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale

    La Corte afferma che la norma non impedisce una nuova richiesta di ammissione per il grado successivo, ma impone una nuova e autonoma valutazione dei presupposti del beneficio; il precedente esito sfavorevole non è decisivo di per sé.

  • art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere

    La valutazione di ammissione al patrocinio richiede che l'istanza consenta di apprezzare la non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 122 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione

    È richiamato per ribadire che l'istanza deve contenere elementi concreti e non meramente astratti per la verifica dei presupposti del beneficio.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave

    La Corte ribadisce che la revoca può intervenire sia per difetto originario dei presupposti, sia per mala fede o colpa grave, e che la valutazione della non manifesta infondatezza è distinta dall'esito di merito della causa.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    va applicato ... il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma ... in favore della cassa delle ammende

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la sanzione pecuniaria prevista per il ricorso definito in modo conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    va dato atto ... della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La dichiarazione di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 CEDU

    violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U.

    È invocato dal ricorrente per sostenere il diritto ad un accesso effettivo al giudice, ma la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 24 Cost.

    violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost.

    Invocato come parametro costituzionale di tutela del diritto di difesa e accesso alla giustizia.

  • art. 111 Cost.

    violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost.

    Invocato come parametro del giusto processo e della motivazione, senza accoglimento della censura.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    termine perentorio ... di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale

    Richiamato nel riepilogo della precedente decisione come termine per l'opposizione all'esecuzione in materia di riscossione mediante ruolo.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la valutazione dei presupposti del beneficio deve essere rinnovata per ciascuna fase o grado del giudizio: un eventuale precedente giudicato o una precedente ammissione non vincolano automaticamente la nuova verifica.
  • La nozione di non manifesta infondatezza della pretesa è concettualmente distinta dal giudizio di merito sulla fondatezza della domanda: il primo riguarda la verificabilità ex ante della ragionevolezza della pretesa, il secondo l'esito sostanziale della controversia.
  • La revoca del patrocinio può essere disposta non solo per sopravvenuta carenza dei presupposti reddituali, ma anche quando emerga che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; tale valutazione va compiuta in concreto.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito né sostituire una diversa ricostruzione delle prove e degli elementi fattuali, salvo i limiti del vizio motivazionale e di legittimità.
  • L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto o dell'azione data dal giudice nel provvedimento impugnato, anche se tale qualificazione fosse inesatta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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