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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03198/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ingegnere aveva ottenuto in sede arbitrale il riconoscimento del compenso e del rimborso spese per l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità di un impianto fognante comunale. Il Comune ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo la nullità della delibera di Giunta che aveva conferito l'incarico, per assenza di un valido impegno di spesa e di copertura finanziaria, e dunque la nullità del contratto e l'insussistenza del diritto al compenso. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione e dichiarato nullo il lodo. Il professionista ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 284 e 288 del R.D. 383/1934 e dell'art. 23 del d.l. 66/1989, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina più rigorosa dell'art. 23 e che, in ogni caso, la delibera non fosse nulla perché vi era disponibilità finanziaria sufficiente; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di somme residue sui finanziamenti destinati all'opera, ritenute dagli arbitri idonee a coprire la spesa. In subordine ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'interpretazione applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo alla giurisprudenza consolidata secondo cui il divieto per i Comuni di effettuare spese senza previo impegno contabile registrato si applica anche quando la spesa sia finanziata da altro ente pubblico e anche ai Comuni siciliani, a prescindere dal recepimento formale, perché la norma incide sull'efficacia del contratto nell'ordinamento civile. Ha quindi confermato che, in mancanza di valida copertura e di impegno di spesa, il rapporto non è riferibile all'ente e il contratto è nullo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, sotto l'apparenza del vizio motivazionale e di omesso esame, a una rivalutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato evocato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    è stato evocato come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 284 R.D. 383/1934

    richiamato dal ricorrente come disciplina meno rigorosa rispetto all'art. 23 del d.l. 66/1989, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo alla luce della giurisprudenza consolidata sull'art. 23

  • art. 288 R.D. 383/1934

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia accolto la tesi

  • art. 23 d.l. 66/1989

    impone per i Comuni il divieto di effettuare spese senza impegno contabile registrato; si applica anche se la spesa è finanziata da altro ente e anche ai Comuni siciliani; la sua violazione comporta la non riferibilità del rapporto all'ente e la nullità del contratto a valle

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    indicato come norma sostitutiva dell'art. 23 del d.l. 66/1989, con medesima funzione di tutela della copertura finanziaria e della validità dell'impegno di spesa

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    richiamato per affermare che la disciplina che incide sull'efficacia del contratto rientra nell'ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa statale

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per i contratti di conferimento di incarichi professionali da parte di un ente locale, la validità dell'obbligazione verso il professionista presuppone un previo impegno di spesa regolarmente registrato e una effettiva copertura finanziaria nel bilancio dell'ente; in mancanza, il contratto è nullo e il rapporto non è riferibile all'ente.
  • La clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso alla futura concessione di un finanziamento non può eludere le regole inderogabili sulla assunzione e registrazione della spesa pubblica.
  • La disciplina sulla copertura finanziaria delle spese degli enti locali, quando incide sull'efficacia del contratto e sulla riferibilità dell'obbligazione, appartiene all'ordinamento civile e si applica anche agli enti territoriali speciali, indipendentemente dal formale recepimento regionale.
  • Il motivo di ricorso che, pur denunciando vizi di violazione di legge o di omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • La mancanza di validità dell'impegno di spesa non esclude in assoluto ogni tutela del professionista, che può eventualmente rivalersi nei confronti del funzionario o amministratore che abbia assunto l'obbligazione senza copertura.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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