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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17457/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, che fosse dichiarata l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con conseguente cessazione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., in relazione a una condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ritenendo ostativa la successiva commissione di un delitto. Nel ricorso si contestava implicitamente il diniego dell'effetto estintivo; tuttavia dal testo emerge che il ricorrente risultava gravato da una successiva sentenza irrevocabile di condanna per un delitto commesso nel 2008, circostanza ritenuta sufficiente a impedire l'estinzione del reato patteggiato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento ex art. 445, comma 2, c.p.p. sia preclusa dalla successiva commissione di un delitto nei termini previsti dalla norma; il requisito della "stessa indole" rileva solo per le contravvenzioni e non per i delitti. Poiché il ricorrente era stato successivamente condannato in via irrevocabile per un delitto, il rigetto dell'istanza era corretto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    cessazione degli effetti penali

    l'estinzione del reato patteggiato è impedita dalla successiva commissione di un delitto; il requisito della stessa indole vale solo per le contravvenzioni e non per i delitti

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento per cui era chiesta l'estinzione

  • art. 335 c.p.

    delitto successivamente commesso e già oggetto di condanna irrevocabile, ostativo all'effetto estintivo

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'estinzione del reato conseguente a sentenza di patteggiamento può essere negata quando, dopo la decisione, l'interessato abbia commesso un delitto nei termini ostativi previsti dall'art. 445, comma 2, c.p.p.
  • Il requisito della "stessa indole" non opera indistintamente per ogni successivo illecito, ma è riferito alle sole contravvenzioni e non ai delitti, che restano idonei a precludere l'effetto estintivo.
  • In sede di legittimità, la presenza di una successiva condanna irrevocabile per delitto costituisce elemento sufficiente a sorreggere il rigetto dell'istanza di estinzione degli effetti penali del patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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