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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48539/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: la difesa lamentava che la Corte di Cassazione avesse errato nel ritenere non richiesta l'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. e nell'avere considerato la teste Rossato mera sostituta inutilizzabile della Balzani; in origine in appello si censuravano l'ammissione della Rossato (presunta violazione degli artt. 507, 495, 195 e 499 c.p.p.), la mancanza dell'elemento psicologico (dolo) e materiale del reato di omesso versamento delle ritenute, e la contestata gravità della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.1 c.p.

La decisione

La Corte ha revocato la precedente pronuncia della stessa Terza Sezione (11/10/2022) perché affetta da errore percettivo rispetto alla mancata rilevazione della richiesta dell'attenuante. Esaminando il merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/02/2022: ha ritenuto infondate le censure sull'ammissione/escussione della teste Rossato (legittima integrazione/sostituzione e utilizzabilità della deposizione), sul profilo relativo all'elemento materiale (ritenuto integrato dall'effettivo pagamento delle retribuzioni, anche se tardivo) e sull'elemento soggettivo (dolo desumibile dalla volontaria omissione di versare le ritenute nonostante la corresponsione degli emolumenti). Ha altresì dichiarato inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.1 c.p., ritenendo la valutazione di merito congrua. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha ritenuto sussistere l'errore percettivo della precedente decisione e ha dunque revocato quella pronuncia per riesaminare il ricorso originario.

  • art. 62, n. 1 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la Corte territoriale ha valutato in fatto l'insussistenza della circostanza (l'acquisto dell'azienda mirato al profitto esclude valore morale/sociale), decisione ritenuta congrua e non riesaminabile in sede di legittimità.

  • art. 2, comma 1-bis L. 63/1983 (come sostituito dall'art. 3, comma 6 d.lgs. 8/2016)

    Norma sostanziale contestata quale riferimento per il reato di omesso versamento delle ritenute; la Corte conferma che la figura incriminatrice è quella applicata in giudizio.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove anche 'ab initio'; la Corte ha confermato la legittimità dell'escussione della teste Rossato ai sensi di tale norma, ritenendola una integrazione/sostituzione lecita e non suscettibile di inutilizzabilità automatica.

  • art. 495 comma 4-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle censure di violazione di legge in tema di testimonianze e ammissioni; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'omessa declaratoria di inefficacia della revoca della Balzani.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola l'impossibilità di escutere il teste; la Corte ha ritenuto che la Rossato fosse la persona realmente a conoscenza dei fatti e non un teste di relazione, quindi utilizzabile.

  • art. 499 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha valutato le eccezioni come infondate dandone adeguata motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riedizione dei motivi in cassazione: la Corte ha considerato i motivi originari nei limiti consentiti e li ha valutati nel merito ove possibile.

  • art. 2115 cod. civ.

    Norma civile che attribuisce al datore il vincolo delle ritenute trattenute sulle retribuzioni: la Corte l'ha utilizzata per spiegare perché l'omesso versamento integra distrazione di somme del lavoratore e obbligo del sostituto.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Riguarda la lista testimoniale del PM; la Corte ha osservato che eventuali inesattezze nella lista non inficiano l'escussione della persona che ha materialmente svolto gli accertamenti se agevolmente individuabile.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai diritti dell'imputato (assistenza/contraddittorio); la Corte ha ritenuto che l'anticipata escussione non abbia pregiudicato tali garanzie.

  • art. 13 comma 3 cod. pen.

    Richiamato in ordine ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congruo il giudizio di merito e non ha richiesto ulteriore motivazione dato che la pena inflitta era sotto la media edittale.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è lo strumento idoneo a far rilevare errori percettivi della Corte di legittimità e può portare alla revoca della pronuncia se l'errore è dimostrabile.
  • Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di prove ex art. 507 c.p.p. anche prima della 'terminata acquisizione delle prove'; tale potere non determina di per sé inutilizzabilità della prova, salvo che venga dimostrato un concreto pregiudizio al contraddittorio o ai diritti di difesa.
  • La sostituzione in aula di un teste formalmente indicato in lista con il soggetto che ha materialmente svolto gli accertamenti è generalmente lecita e la deposizione è utilizzabile se il teste è effettivamente conoscitore dei fatti e la sua identità è conoscibile dalle parti.
  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute, l'elemento materiale è integrato dall'effettivo pagamento delle retribuzioni (anche se tardivo), poiché la trattenuta costituisce la provvista dovuta all'INPS: il mancato versamento configura distrazione di somme dovute al lavoratore.
  • Il dolo nel reato di omesso versamento si desume dalla volontaria scelta di non versare le ritenute al momento della corresponsione delle retribuzioni; la crisi aziendale non esclude automaticamente il dolo salvo prova di oggettiva impossibilità sopravvenuta.
  • Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. sulla sussistenza dell'attenuante morale o sulla gravità dell'entità) sono in linea di principio incensurabili in sede di legittimità salvo profili di illogicità o mancanza di motivazione palese.
  • Sulle questioni sanzionatorie, quando la pena è fissata ampiamente al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione analitica molto dettagliata; è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dalla legge.
  • Errori formali nella lista testimoniale del pubblico ministero non impediscono l'escussione del funzionario che ha materialmente compiuto gli accertamenti, purché la sua figura sia facilmente rintracciabile dagli atti e non si configuri un pregiudizio alla difesa.

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