Cassazione Civile, Ordinanza n. 08894/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze dell'ente croato dal maggio 2001, con inquadramento da quadro e mansioni di direttrice dell'ufficio di Roma, in forza di un contratto a tempo determinato più volte prorogato. Deduceva il mancato pagamento di tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, l'illegittimità del termine, chiedeva l'accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, l'applicazione del c.c.n.l. addetti ad aziende di viaggio e turismo, il risarcimento del danno pari a dodici mensilità e la ripresa del rapporto. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo applicabile la legge croata, scelta dalle parti come legge regolatrice del rapporto, e negando che gli istituti reclamati fossero tutelati da norme imperative di ordine pubblico italiano. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 975/1984 di ratifica della Convenzione di Roma del 1980, in relazione all'art. 2120 c.c. e al d.P.R. n. 1070/1960, sostenendo l'inapplicabilità della legge straniera alle norme imperative italiane sul TFR e sulla tredicesima mensilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente il giudicato interno implicito sulla giurisdizione del giudice italiano, ma nel merito ha ritenuto infondato il motivo: il rapporto era stato validamente regolato dalla legge croata, espressamente prescelta dalle parti, e lo svolgimento dell'attività in Italia derivava da un distacco disposto dall'ente datore di lavoro. Inoltre la ricorrente non aveva allegato né dimostrato che TFR e tredicesima fossero privi di disciplina o tutela nell'ordinamento croato e nella legge applicabile al rapporto, sicché non vi era violazione dell'ordine pubblico. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, commi 1 e 2, L. n. 975/1984
La Corte lo richiama come norma di ratifica della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; il motivo è ritenuto infondato perché, nella specie, la legge scelta dalle parti resta applicabile e non risulta violato l'ordine pubblico.
È evocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del TFR come norma imperativa italiana, ma la Corte esclude che ciò basti a superare la legge contrattualmente prescelta, in mancanza di una specifica dimostrazione di contrarietà all'ordine pubblico.
d.P.R. n. 1070/1960
È richiamato nel ricorso insieme all'art. 2120 c.c., senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisoria nel senso prospettato dalla ricorrente.
È menzionato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro con elementi di estraneità, la legge contrattualmente scelta dalle parti resta la legge regolatrice del rapporto, salvo che sia dimostrata una concreta violazione dell'ordine pubblico.
- Per invocare l'ordine pubblico al fine di escludere l'applicazione della legge straniera non basta richiamare astrattamente norme imperative italiane: occorre allegare e provare che gli istituti controversi siano privi di disciplina o tutela nell'ordinamento applicabile o siano incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
- Lo svolgimento dell'attività in Italia per effetto di distacco non modifica, di per sé, la legge applicabile al rapporto quando le parti abbiano validamente pattuito una diversa disciplina nazionale.
- In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di enti esteri, la giurisdizione italiana può sussistere anche per domande patrimoniali quando la decisione non incida sulle funzioni sovrane dello Stato estero; tuttavia, una volta affermata la giurisdizione, resta distinto il tema della legge applicabile al rapporto.
- Il lavoratore che contesti l'inapplicabilità della legge prescelta e invochi norme italiane più favorevoli deve offrire una specifica allegazione e prova dei presupposti che rendono operante la clausola di ordine pubblico.
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