Cassazione Civile, Ordinanza n. 12114/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di indennizzo ex l. n. 89/2001 per irragionevole durata di un processo civile protrattosi nei tre gradi di giudizio. In primo grado la domanda di equa riparazione era stata rigettata perché il giudice aveva ritenuto operante la causa di esclusione prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001, in ragione del modesto valore della controversia presupposta. Proposta opposizione, la Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.400,00 oltre interessi e spese. Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello soltanto nella parte relativa alla liquidazione delle spese, deducendo due censure: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., art. 4 e Tabelle nn. 8 e 12 del D.M. n. 55/2014, come modificato, per avere il giudice liquidato compensi inferiori ai minimi tabellari, omesso la fase di trattazione/istruttoria e negato senza adeguata motivazione l'aumento per la redazione di atti con modalità ipertestuali; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul capo relativo all'aumento del compenso per atti navigabili/ipertestuali e sulla specifica liquidazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che nell'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 la liquidazione delle spese segue l'esito complessivo del giudizio, ma non può scendere sotto i minimi inderogabili dei parametri forensi; ha inoltre riconosciuto che la fase di trattazione era dovuta e che, nel caso concreto, ricorrevano i presupposti per l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la redazione di atti con tecniche ipertestuali. Perciò il ricorso è stato accolto, il decreto cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del soccombente sulle spese del giudizio di equa riparazione, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Salerno nella parte impugnata e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame della liquidazione delle spese e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'erronea liquidazione di compensi inferiori ai minimi tabellari e sull'omesso riconoscimento dell'aumento per atti redatti con modalità ipertestuali, oltre che sulla necessità di considerare la fase di trattazione anche in assenza di istruttoria probatoria.
Norme richiamate
art. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies
richiamato come causa di esclusione dell'indennizzo per presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi di modesto valore della controversia, salvo prova contraria
l'opposizione al decreto di rigetto non è assimilabile a un appello; se l'opposizione viene accolta, le spese seguono l'esito complessivo del giudizio
la liquidazione delle spese deve rispettare il criterio della soccombenza e i parametri legali
richiamato per sostenere che il compenso professionale non può essere liquidato sotto i minimi inderogabili previsti dai parametri applicabili
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e richieste formulate, inclusa quella relativa all'aumento del compenso
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente o stereotipata sulla liquidazione delle spese integra vizio di nullità del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale per nullità e omessa pronuncia
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
l'aumento del compenso richiede la redazione di atti e la produzione di documenti con tecniche informatiche ipertestuali, non il semplice uso del processo telematico
Tabelle nn. 8 e 12 del D.M. n. 55/2014
i parametri tabellari devono essere rispettati e non si può scendere sotto i valori minimi
costituisce la base per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi
modifica il D.M. n. 55/2014 in tema di parametri e aumento per atti ipertestuali
richiamato quale aggiornamento dei parametri tariffari applicabili
indica il rito camerale di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Nell'opposizione al decreto di rigetto della domanda di equa riparazione, la liquidazione delle spese va operata con riferimento all'esito complessivo del giudizio, ma non può comunque scendere sotto i minimi tabellari previsti dai parametri forensi inderogabili.
- La fase di trattazione del processo deve essere remunerata anche se non vi è stata istruzione probatoria, quando essa risulti effettivamente svolta.
- L'aumento del compenso per atti redatti con modalità ipertestuali presuppone un'effettiva tecnica di redazione che consenta la navigazione interna agli atti e ai documenti, non essendo sufficiente il mero utilizzo del processo telematico.
- La mancata considerazione di uno specifico capo della domanda sulle spese, o una motivazione meramente stereotipata sulla loro liquidazione, può integrare nullità per omessa pronuncia o per difetto di motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11956/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →