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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35015/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2012, in base al quale la banca ha poi dichiarato la risoluzione del rapporto e ha intimato precetto per l’intero debito residuo. La risoluzione è stata ricondotta a una clausola contrattuale che prevedeva, oltre alla fattispecie di tardivo pagamento di almeno sette rate anche non consecutive prevista dall’art. 40, comma 2, T.U.B., anche la risoluzione per mancato pagamento di una sola rata con richiamo all’art. 1186 c.c. e per l’eventuale sottoposizione dell’immobile ipotecato a procedure esecutive, conservative o a ipoteche giudiziali. La mutuataria ha opposto il precetto e, respinta l’opposizione in primo grado, ha visto rigettato anche l’appello. Nel ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) errata prova della cessione del credito alla società cessionaria e del mandato alla società incaricata della gestione, con travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e violazione delle norme sulla cessione ex art. 58 TUB e sull’onere della prova; 2) illegittima ritenuta sussistenza dei presupposti della clausola risolutiva espressa, sostenendo che il sequestro penale e le iscrizioni pregiudizievoli non avrebbero inciso sulla garanzia della banca e che mancasse lo stato di insolvenza; 3) illegittimità del precetto per l’intero debito residuo, assumendo che la banca avesse esercitato anticipatamente e quindi illegittimamente la clausola risolutiva, con violazione degli artt. 1453-1456 c.c.; 4) illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e mancato riconoscimento del danno, deducendo violazione della disciplina bancaria e della circolare della Banca d’Italia, nonché omesso preavviso e allegazione/prova del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e, sostanzialmente, mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a contestare la valutazione probatoria della Corte d’appello su cessione del credito e mandato, oltre che perché le doglianze ex artt. 115, 116 e 2697 c.c. non erano prospettate nei limiti consentiti; il secondo è stato ritenuto una critica al merito e non una specifica denuncia di violazione di legge, mentre la clausola interpretata dalla Corte territoriale era una delle possibili letture plausibili; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mancando la riproduzione e localizzazione degli atti richiamati; il quarto è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi, in particolare quella fondata sull’assenza di danno. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascuna controricorrente e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, T.U.B.

    tardivo pagamento di almeno sette rate anche non consecutive

    La previsione speciale sui mutui fondiari non esclude l’applicabilità delle regole generali sulla risoluzione per inadempimento e sulla decadenza dal beneficio del termine, né impedisce alle parti di pattuire ulteriori ipotesi di risoluzione, purché non in contrasto con i limiti della norma.

  • art. 1186 c.c.

    Può operare, nel contesto del mutuo, come richiamo convenzionale alla decadenza dal beneficio del termine in presenza delle condizioni pattuite e non incompatibili con la disciplina speciale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a contestare il merito dell’accertamento.

  • art. 1455 c.c.

    Evocato nel motivo sulla risoluzione, senza una specifica e autosufficiente critica alle ragioni giuridiche della sentenza impugnata.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa comporta un accertamento dell’inadempimento la cui valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in cassazione nel merito.

  • art. 58 TUB

    La prova della cessione del credito nei trasferimenti in blocco è stata ritenuta verificata dalla Corte territoriale anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; in cassazione la censura è stata reputata inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non se si contesta la valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione di legge la mera critica al prudente apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione, ma la Corte ha escluso la presenza di una motivazione apparente o costituzionalmente anomala.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza, senza che fosse ravvisabile un vizio di motivazione nel minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e comprensibile, sicché non vi era violazione del canone costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato ribadito che il ricorso per cassazione non può essere usato come terzo grado di merito e che i motivi misti o promiscui sono inammissibili se demandano alla Corte la ricostruzione delle censure.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se richiama atti del giudizio senza riprodurli adeguatamente e senza indicarne la localizzazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze processuali previste.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate dalle parti.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controparti e della Cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato nel collegamento con la decisione conforme alla proposta e le ulteriori conseguenze sanzionatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 125 TUB

    Evocato dalla ricorrente in tema di segnalazione alla Centrale Rischi; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché diretta contro gli esiti sostanziali della vicenda.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla disciplina bancaria della segnalazione alla Centrale Rischi.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUB

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla segnalazione, senza esito favorevole.

  • art. 108 TUB

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla Centrale Rischi.

  • L. n. 228/2012, art. 1, commi 198 e ss.

    Evocata in relazione alla clausola e al sequestro penale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché di merito.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 51 e ss.

    Richiamati nel secondo motivo con riferimento alle misure patrimoniali e al sequestro penale, senza accoglimento.

  • circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991

    Richiamata per sostenere l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • delibera CICR 29 marzo 1994

    Richiamata nel motivo sulla segnalazione bancaria, senza esito utile per la ricorrente.

  • d.m. MEF n. 663 dell’11 luglio 2012

    Richiamato nel motivo sulla Centrale Rischi, senza incidere sull’esito del giudizio.

  • art. 6 CEDU

    La deduzione in memoria è stata ritenuta generica e riferita agli esiti sostanziali della lite, non a una reale violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, omesso esame o motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove svolta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesta il peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disapplica il criterio del prudente apprezzamento; non è sufficiente lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se l’onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata; non se la doglianza investe la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento delle prove.
  • In tema di interpretazione contrattuale, la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e dimostra perché l’interpretazione accolta sia giuridicamente errata; non basta contrapporre una lettura alternativa.
  • In presenza di clausola risolutiva espressa, la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell’inadempimento è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente coerente.
  • Una motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie costitutive del minimo costituzionale; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Il motivo che richiama atti processuali deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo almeno i contenuti essenziali degli atti e indicandone la localizzazione.
  • Se una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità o l’inutilità delle altre doglianze.
  • La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere valorizzata dal giudice di merito nella prova della cessione in blocco del credito ex art. 58 TUB, ma la contestazione di tale apprezzamento non è proponibile in cassazione come riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioniConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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