Cassazione Penale, Sentenza n. 27800/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente sosteneva la violazione di legge processuale perché, a suo avviso, non si poteva applicare l'ultimo comma dell'art. 304 c.p.p., non sussisteva una "doppia conforme" né poteva essere invocato il giudicato progressivo: l'art. 74 DPR 309/1990 prevede figure alternative di reato e la qualifica di promotore/capo è autonoma; inoltre una sentenza della Cassazione aveva annullato parzialmente la qualifica di organizzatore, ponendo in discussione l'adesione alla consorteria criminosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità del motivo, richiamando l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha osservato che il Tribunale del riesame, anche seguendo le tesi difensive, aveva comunque ritenuto che il termine massimo della misura cautelare sarebbe decorso solo il 9 dicembre 2024; tale argomentazione costituiva una ratio decidendi autonoma e non è stata adeguatamente contestata nel ricorso. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà, è disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309/1990 (disciplina penale sugli stupefacenti)
La norma prevede più figure criminose alternative (es. adesione/organizzazione) e la Corte ha rilevato che la qualificazione di promotore/capo è autonoma rispetto alla mera adesione; la precedente pronuncia della Cassazione che ha annullato la qualifica di organizzatore ha rilevanza sul profilo qualificatorio del fatto.
art. 304 c.p.p. (ultimo comma)
Riferimento normativo invocato dal ricorrente in relazione alla perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine massimo; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente specificata nel ricorso e, comunque, che il Tribunale avesse motivo autonomo per ritenere che il termine sarebbe decorso solo il 9/12/2024.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (requisiti del ricorso per cassazione)
Stabilisce il requisito di specificità del motivo di ricorso anche in materia cautelare; la mancata specificazione comporta l'inammissibilità della impugnazione.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità/rigetto)
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda o ristoro; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario)
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto copia della decisione quando da essa non consegue la rimessione in libertà, affinché si adottino gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- In materia cautelare, anche i ricorsi per motivi relativi alla custodia cautelare devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; motivi generici o non confrontati con la ratio del provvedimento impugnato sono inammissibili.
- Quando il giudice d'appello o il riesame adduce una ratio decisiva alternativa (es. calcolo del termine massimo della misura), il ricorrente deve affrontare e confutare espressamente tale argomentazione; omissioni su punti decisivi comportano il rigetto o l'inammissibilità.
- La circostanza che la Cassazione abbia annullato parzialmente una qualificazione (es. organizzatore) non determina automaticamente la perdita dell'efficacia della misura cautelare: occorre valutare l'effettiva incidenza dell'annullamento sul quadro che giustifica la misura.
- Nel proporre impugnazioni cautelari è sempre opportuno indicare con precisione le norme ritenute violate, i punti specifici del provvedimento impugnato che si contestano e gli elementi di fatto e diritto che giustificano la ritenuta illegittimità, oltre a proporre rimedi chiari (es. richiesta di rimessione in libertà).
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche (spese processuali e ammende); valutare quindi la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.
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