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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2007, notificati il 27 giugno 2008, relativi a un immobile di sua proprietà, contestando la maggiore imposta e la rendita catastale posta a fondamento degli atti, in particolare il coefficiente di capitalizzazione applicato. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva l'impugnazione della rendita, notificata il 6 luglio 1999, e corretta la rendita calcolata con un saggio di fruttuosità del 2%. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la notifica della rendita non fosse provata perché sarebbe stata prodotta soltanto la cartolina di ricevimento, non la raccomandata. Con il secondo motivo ha censurato l'insufficienza della motivazione sulla validità ed efficacia della nuova rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità del primo motivo per mancato deposito degli atti: poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono trasmessi alla Corte, la ricorrente non era tenuta a produrli nuovamente, salvo che li avesse ottenuti irritualmente in restituzione, circostanza non dedotta. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva accertato, con motivazione adeguata, che l'Agenzia del Territorio aveva prodotto la raccomandata con avviso di ricevimento; la ricorrente non ne contestava l'autenticità e le sue generiche obiezioni sull'identità dell'atto notificato chiedevano una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalla tardività dell'impugnazione della rendita. Resta salva la possibilità di chiedere all'ufficio competente la revisione del classamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 4.000 euro in favore dell'Agenzia, oltre spese prenotate a debito, e 5.000 euro in favore del Comune, di cui 200 euro per spese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La ricorrente invocava la regola sull'onere della prova, sostenendo che non fosse stata dimostrata la notificazione della rendita. La Corte ha però ritenuto che la CTR avesse accertato la produzione della raccomandata con avviso di ricevimento e che la censura mirasse, inammissibilmente, a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

  • Art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    l'indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo

    Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti al termine del processo; pertanto, in cassazione, la parte non deve produrre nuovamente il proprio fascicolo e i documenti che contiene se ha chiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    essendo, già, acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione a questa Corte, ex art. 369 c.p.c., comma 3

    La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio consente alla Corte di esaminare gli atti e i documenti già acquisiti al fascicolo, senza che la parte debba depositare nuovamente il proprio fascicolo, salvo l'ipotesi di sua irrituale restituzione.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto può ritenersi provata sulla base della documentazione postale prodotta e valutata dal giudice di merito; se l'avviso di ricevimento non è contestato quanto ad autenticità, contestazioni generiche sull'atto cui si riferiva non bastano, in cassazione, a ottenere una nuova verifica dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione non è sede per sostituire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito con una ricostruzione alternativa: la censura deve individuare un effettivo vizio giuridico o motivazionale, non limitarsi a prospettare dubbi generici.
  • Nel processo tributario, se i fascicoli di parte sono rimasti acquisiti al fascicolo d'ufficio e ne è stata chiesta la trasmissione alla Corte, il ricorrente non è tenuto a depositarli nuovamente; la regola non opera se il fascicolo è stato irritualmente restituito alla parte.
  • Quando l'impugnazione della rendita catastale è tardiva, le censure di merito sulla sua validità ed efficacia possono restare assorbite. Rimane comunque possibile chiedere all'ufficio competente la revisione del classamento, se ritenuto non adeguato alle caratteristiche dell'immobile.

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