Cassazione Civile, Ordinanza n. 38086/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 28 ottobre 1999. Due soggetti agirono in primo grado chiedendo la risoluzione per inadempimento del preliminare e il risarcimento dei danni; in subordine domandarono il pagamento del residuo corrispettivo pattuito per la cessione dei diritti derivanti dal preliminare. Il tribunale dichiarò il difetto di legittimazione attiva di una delle attrici, risolse il preliminare per inadempimento del promittente alienante e condannò quest’ultimo al risarcimento dei danni, disponendo la prosecuzione del giudizio per ulteriori profili. In appello, il promittente alienante sostenne che il preliminare fosse già stato risolto per mutuo consenso o comunque per effetto della cessione dei diritti e del pagamento di una somma, prospettò una diversa qualificazione dell’accordo come negozio fiduciario e dedusse l’esistenza di una clausola penale idonea a limitare il risarcimento. La corte d’appello rigettò la domanda di risoluzione e di risarcimento, ma accolse la domanda subordinata di pagamento del residuo corrispettivo, condannando l’appellante al pagamento di euro 33.880,00 oltre accessori. Nel ricorso per cassazione furono dedotti: violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la corte d’appello accolto una domanda che sarebbe stata abbandonata; violazione dell’art. 189 c.p.c. per l’asserita decadenza della controparte; nullità per extra-petizione ex art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione della clausola penale come limite al danno; nel ricorso incidentale condizionato si censurò inoltre la decisione d’appello per avere escluso la risoluzione del preliminare e ritenuto non necessaria la forma scritta per un accordo integrativo qualificato come mandato a vendere, sostenendo invece che, trattandosi di preliminare immobiliare, anche l’accordo risolutorio o la cessione di diritti avrebbero richiesto forma scritta ad substantiam. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti depositarono rinuncia congiunta al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato, depositata dalle parti e dai rispettivi difensori. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione e non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza per extra-petizione
disciplina la rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte in appello; il ricorrente la richiama per sostenere che la domanda subordinata fosse stata abbandonata
è richiamato per sostenere la pretesa decadenza della domanda non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni
è richiamato quale parametro del vizio di extra-petizione
è richiamato con riferimento al divieto di nuove eccezioni in appello
è richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la necessità della forma scritta per gli atti concernenti immobili
è richiamato nel ricorso incidentale per la forma scritta del preliminare e degli accordi ad esso collegati
è richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla risoluzione per inadempimento
la Corte lo applica, insieme all'art. 391 c.p.c., per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che, in caso di rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza regolazione delle spese, salvo diversa disciplina risultante dal testo processuale applicabile.
- Quando interviene la rinuncia al ricorso in cassazione, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le censure di violazione degli artt. 346, 189, 112 e 345 c.p.c. presuppongono, rispettivamente, la corretta individuazione delle domande ed eccezioni riproposte, delle conclusioni precisate, del perimetro del petitum e del divieto di nuove eccezioni in appello; tuttavia, nel caso esaminato, tali questioni non sono state decise nel merito per l'intervenuta estinzione del giudizio.
- In presenza di un preliminare di compravendita immobiliare, la dedotta necessità della forma scritta per eventuali accordi risolutori o per la cessione di diritti derivanti dal preliminare costituisce una questione di validità negoziale che, se decisa nel merito, richiede il confronto con gli artt. 1350 e 1351 c.c.; nel caso concreto, però, la Corte non si è pronunciata sul punto per la rinuncia al ricorso.
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