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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44182/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne: Coppola censura l'erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (sostiene mancanza di riscontri obiettivi alle intercettazioni, assenza di sequestri e di riscontri da parte di collaboratori, e chiede la qualificazione nella forma più lieve del comma V); De Matteis contesta la qualificazione come associazione di stampo previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, lamentando insufficienza probatoria e errata motivazione anche sulla dosimetria e sulle attenuanti; Corvino deduce vizio motivazionale, insufficiente valutazione della attendibilità e del materiale probatorio (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori), e censura il rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Coppola: inammissibilità perché il motivo non si confronta con la motivazione di merito; le intercettazioni mostravano riferimenti a cessioni, qualità e prezzi della droga e luoghi di spaccio, rendendo irrilevante l'assenza di sequestri o la mancata conoscenza da parte di alcuni collaboratori; la qualificazione ai sensi del comma V art. 73 è stata ritenuta inapplicabile dalla Corte d'appello per la stabile dedizione allo spaccio. Per De Matteis: inammissibile in quanto le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori delineavano il suo ruolo (custode della droga) e giustificavano la sussistenza della fattispecie associativa e il collegamento con il clan; la motivazione sull'aggravante 416 bis è ritenuta adeguata quanto al rapporto tra l'associazione di spaccio e il clan (anche se la motivazione sul "metodo mafioso" presentava errori formali, ciò non ha inciso sulla pena applicata); il rigetto delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato. Per Corvino: inammissibile per difetto di specificità e per non aver confutato puntualmente le argomentazioni della Corte d'appello; le intercettazioni erano ritenute probatorie e le dichiarazioni di collaboratori fungevano da riscontro; il rigetto delle attenuanti generiche è stato motivato e quindi insindacabile in cassazione. In base all'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e, per profili di colpa nell'aver proposto ricorsi inammissibili, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 art. 73

    La Corte ha valutato che le intercettazioni dimostravano cessioni e stabile dedizione allo spaccio, escludendo l'applicabilità del comma V (fattispecie più lieve) quando emerge continuità e organizzazione nell'attività di spaccio

  • D.P.R. n. 309/1990 art. 74

    L'art. 74, come interpretato dalla Corte, richiede l'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione del programma criminoso; nel caso le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute idonee a dimostrare tale struttura

  • codice penale art. 416 bis comma 1

    L'aggravante connessa al metodo mafioso è stata ritenuta fondata nella parte che attesta il collegamento tra l'associazione di spaccio e il clan; eventuali imprecisioni nella motivazione sul 'metodo' non hanno inciso sulla determinazione della pena

  • codice penale art. 133

    Rilevata nella fase di dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche fosse adeguata e non manifestamente illogica

  • codice penale art. 52-bis

    Richiamato dalle difese in relazione alla condotta processuale e alla personalità del reo per la quantificazione della pena, ma la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza di elementi tali da giustificare la concessione delle attenuanti

  • codice di procedura penale art. 616

    Applicato per condannare le parti private che hanno proposto ricorsi inammissibili al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di merito senza confutazione delle ragioni che hanno determinato il rigetto in appello è inammissibile
  • Le intercettazioni ambientali o telefoniche, se idonee a mostrare riferimenti a cessioni, qualità, prezzi e luoghi di spaccio, possono costituire base probatoria sufficiente anche in assenza di sequestri o di riscontri da parte di tutti i collaboratori di giustizia
  • La qualificazione della fattispecie (es. art. 73 comma V versus forme più gravi) dipende dalla valutazione della stabile dedizione e dell'organizzazione: la mera acquisizione occasionale è valutata diversamente dalla condotta continuativa e organizzata
  • Per l'aggravante ex art. 416-bis è necessario dimostrare il rapporto tra l'attività criminale e il clan; errori meramente formali nella motivazione non inficiano la statuizione se non hanno inciso sulla determinazione della pena
  • La concessione o il rigetto delle attenuanti generiche richiede motivazione adeguata: il giudice non è obbligato a concederle per mera presunzione, ma se le concede deve indicare gli elementi positivi che ne giustificano l'applicazione
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile e con profili di colpa nella proposizione, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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