Cassazione Civile, Ordinanza n. 05647/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società committente aveva affidato, con contratto di appalto del 26 novembre 2010, lavori per trasformare un immobile in ambulatorio di nefrologia ed emodialisi. Dopo un accertamento tecnico preventivo e una consulenza tecnica in corso di causa, la committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice e il direttore dei lavori chiedendo il risarcimento dei danni per difformità e negligenza nell'esecuzione delle opere, per inadempimento degli obblighi di progettazione e direzione lavori e per la restituzione di somme indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato entrambe le convenute in solido. In appello, la Corte territoriale aveva invece escluso ogni responsabilità del direttore dei lavori e aveva ridotto a metà il risarcimento a carico della sola appaltatrice. Quest'ultima ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione e registrazione telematica; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per mancato rilievo della nullità del contratto di appalto, asseritamente stipulato da un amministratore privo di poteri, e per altre questioni relative al verbale di collaudo e al mandato ad litem; 3) e 4) vizi relativi all'utilizzo delle consulenze tecniche, al contraddittorio nelle operazioni peritali, alla mancata trasmissione della bozza di CTU e alla pretesa incompletezza dell'elaborato peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello risultava regolarmente munita di coccarda, glifo e firme telematiche dei giudici e del cancelliere. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'eventuale eccedenza dei poteri rappresentativi dell'amministratore della società committente non determinava nullità del contratto ed era comunque, nel caso concreto, sanata dalla ratifica mediante pagamento; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sul mandato ad litem e sul verbale di collaudo, perché generiche o dirette a contestare valutazioni di merito. Ha infine respinto i motivi terzo e quarto, osservando che la consulenza tecnica espletata in corso di causa era stata correttamente valutata insieme all'ATP, che la rinnovazione della CTU era stata poi revocata, che la società aveva avuto possibilità di interlocuzione e che le doglianze miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per la mancata regolare sottoscrizione/esteriorizzazione della sentenza, ma la Corte ha escluso qualsiasi nullità formale
richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto regolare la sentenza telematica depositata
richiamato nel primo motivo sulla regolarità formale della sentenza
richiamato nel primo motivo sulla regolarità formale della sentenza
art. 17 del Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile del 26/01/2001
richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto la sentenza validamente firmata e depositata in via telematica
richiamato nei motivi secondo, terzo e quarto; la Corte ha escluso omissioni decisorie e ha qualificato come inammissibili le censure di merito
richiamato nei motivi secondo, terzo e quarto; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio spetta al giudice di merito
richiamato nei motivi secondo, terzo e quarto; la Corte ha escluso che fosse sindacabile in cassazione la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato nei motivi secondo, terzo e quarto; la Corte ha respinto le doglianze probatorie e sul riparto dell'onere della prova, ritenendole generiche o dirette a rivalutazione dei fatti
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non accolto
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato rispettato
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso vizi del giusto processo
art. 6 CEDU
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio e del giusto processo
richiamato dalla Corte in relazione alla copia della sentenza depositata nel fascicolo di legittimità
la limitazione dei poteri di rappresentanza dell'amministratore non è opponibile ai terzi di buona fede; la violazione non determina nullità invocabile dal terzo contraente
richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica e nomina/rinnovazione del consulente
richiamato nel quarto motivo per le regole sul contraddittorio nella CTU
richiamato con riferimento alla possibilità della difesa di svolgere note di discussione dopo la revoca della rinnovazione della CTU
richiamato con riferimento all'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La violazione delle limitazioni interne ai poteri rappresentativi dell'amministratore di una società di capitali non rende nullo il contratto stipulato con il terzo, ma rileva solo nei limiti dell'opponibilità ai terzi e, in presenza di buona fede, non può essere invocata dal contraente per sottrarsi al vincolo.
- Le contestazioni in cassazione che mirano a sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito sono inammissibili, perché la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti restano riservate al giudice di merito.
- La censura di vizi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio richiede un preciso ancoraggio al parametro del ricorso per cassazione e non può risolversi in una generica contestazione dell'esito peritale; se il giudice di merito ha assicurato il contraddittorio e la parte ha avuto facoltà di interloquire sull'elaborato, non sussiste nullità solo perché la consulenza sia stata rinnovata e poi revocata.
- Le doglianze relative a irregolarità formali della sentenza telematica sono infondate quando dagli atti risulta la regolare sottoscrizione digitale e il deposito con gli adempimenti richiesti dal sistema processuale telematico.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge ciò che, in sostanza, mira soltanto a una nuova valutazione di documenti, consulenze e risultanze processuali già esaminate dal giudice di merito.
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