Cassazione Civile, Ordinanza n. 29226/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un invito al pagamento della TARI per l’anno 2018. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, riducendo al 15% la tariffa dovuta, ritenendo che un accordo stragiudiziale del 2010 con il Comune, relativo alla precedente TARSU, non fosse superato dal solo passaggio normativo alla TARI, poiché il servizio di raccolta rifiuti risultava prestato con modalità immutate, con raccolta porta a porta solo nelle zone di accesso e non all’interno dell’area interessata. Il Comune, ricorrendo per cassazione, ha dedotto violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare il criterio legale di graduazione della riduzione tariffaria in base alla distanza dei luoghi di produzione dei rifiuti dal più vicino punto di raccolta, senza valorizzare un accordo pregresso stipulato sotto la disciplina TARSU. La censura mirava anche a contestare, in sostanza, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla perdurante immutabilità del disservizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la decisione della CTR era conforme ai principi già elaborati in materia di riduzioni tariffarie tecniche TARI: tali riduzioni spettano ope legis, l’omesso svolgimento del servizio in una zona significativa del territorio comporta una riduzione e non un’esenzione, e la graduazione della riduzione dipende dall’accertamento in fatto delle concrete modalità di espletamento del servizio e della distanza dal punto di raccolta più vicino. Nel caso concreto, la CTR aveva svolto un accertamento fattuale legittimo, valorizzando l’accordo tra le parti e la permanenza delle medesime modalità di raccolta. La censura del Comune, priva di un diverso supporto probatorio, finiva per sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657
La riduzione tariffaria TARI spetta quando il servizio di raccolta, pur istituito e attivato, non sia concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale di significativa estensione; la riduzione va poi graduata in base alle circostanze di fatto, in particolare alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 656 e 657
Le riduzioni tariffarie tecniche operano ope legis, a tutela di situazioni di contrazione del servizio e dei relativi costi, senza necessità di previsione regolamentare o di specifica domanda del contribuente, fermo l’onere di provarne i presupposti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, in realtà, esso mirasse a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Non è consentito in cassazione un riesame del merito volto a contestare la valutazione delle prove e gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La soccombenza del ricorrente comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Le riduzioni tariffarie TARI previste per omesso o parziale svolgimento del servizio di raccolta rifiuti operano direttamente per legge e non richiedono una previsione ad hoc del regolamento comunale né una domanda preventiva del contribuente.
- La riduzione non costituisce esenzione dal tributo né sanzione per il Comune, ma un temperamento del prelievo commisurato alla contrazione del servizio e ai costi presumibilmente sopportati dall’utente per il disservizio.
- Per beneficiare della riduzione, il contribuente deve provare i presupposti di fatto che la giustificano; il Comune resta tenuto a provare la fonte del tributo, ma il contribuente sopporta l’onere di dimostrare le condizioni della riduzione invocata.
- L’accertamento sulla concreta modalità di svolgimento del servizio di raccolta e sulla misura della riduzione spettante è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- La graduazione della riduzione di cui all’art. 1, comma 657, L. n. 147 del 2013, richiede un apprezzamento concreto della distanza dal punto di raccolta più vicino e delle caratteristiche dell’area interessata; in mancanza di prova specifica di una maggiore incidenza del disservizio, opera la misura legale prevista.
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