Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2010. L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un questionario con richiesta di documentazione ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; poiché la società non vi aveva dato seguito, aveva emesso un avviso di accertamento per maggior imponibile e, contestualmente, atti impositivi anche nei confronti dei due soci, presumendo la distribuzione degli utili occulti. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. In Cassazione hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 137 e 140 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica del questionario presso la sede legale/domicilio fiscale, nonostante l’asserito trasferimento della sede in altro indirizzo del medesimo Comune; (2) violazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per non avere riconosciuto l’omessa notifica del questionario e quindi l’illegittimità della preclusione probatoria; (3) violazione degli artt. 92 e 100 d.P.R. n. 917/1986, per avere ritenuto correttamente rideterminato l’imponibile sociale senza considerare la documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la notifica del questionario era stata correttamente eseguita presso la sede legale risultante quale domicilio fiscale e che non ricorrevano i presupposti dell’irreperibilità assoluta tali da imporre ulteriori ricerche nel Comune. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la documentazione non prodotta nella fase endoprocedimentale era, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente, integralmente favorevole e dunque assoggettata alla preclusione ex art. 32; la censura, in realtà, mirava a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all’Ufficio di richiedere documentazione al contribuente nel corso dell’istruttoria; la mancata risposta rileva ai fini dell’accertamento.
art. 32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la preclusione probatoria opera per i documenti che abbiano contenuto univocamente favorevole al contribuente e non siano stati esibiti in sede endoprocedimentale.
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per la notifica degli atti tributari si applicano le regole previste dalla norma; la notifica presso il domicilio fiscale è valida se eseguita secondo le forme ordinarie o, ricorrendone i presupposti, secondo quelle dell’irreperibilità.
richiamati per verificare la correttezza del procedimento notificatorio e l’uso della procedura per irreperibilità temporanea.
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente per contestare la rideterminazione dell’imponibile sociale.
art. 100 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo a sostegno della censura sulla pretesa fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge per tutti i motivi di ricorso esaminati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari al domicilio fiscale è valida quando sia effettuata secondo le forme previste per l’irreperibilità temporanea; l’obbligo di ulteriori ricerche nel Comune sorge solo se vi siano elementi che facciano emergere una irreperibilità assoluta del destinatario, cioè la mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.
- Il trasferimento della sede o del domicilio fiscale, se non comunicato all’Amministrazione, non può di per sé paralizzare la validità della notifica eseguita all’indirizzo risultante dai registri fiscali, soprattutto quando in loco permangano riferimenti idonei a collegare il destinatario a quell’indirizzo.
- La preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 riguarda soltanto documenti o informazioni univocamente favorevoli al contribuente, non anche materiali a contenuto misto o parzialmente sfavorevole.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici tributari di merito.
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