Cassazione Civile, Ordinanza n. 35495/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva incassato effetti cambiari rilasciati da una società e aveva trattenuto le somme compensandole con propri crediti verso la cliente. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci tali pagamenti e condannato la banca alla restituzione di una somma complessiva di euro 190.191,78; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non opponibili al fallimento i contratti quadro prodotti dalla banca perché privi di data certa e, quindi, incapaci di dimostrare che le operazioni rientrassero in un castelletto di sconto o in una cessione di crediti anteriore alla procedura. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 45 e 169 l.fall. e dell'art. 2914 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato una disciplina non vigente ratione temporis al concordato preventivo del 2004; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 42 e 45 l.fall., affermando che, al momento del fallimento, i crediti ceduti a terzi non facevano più parte del patrimonio del fallito e quindi erano opponibili alla curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi, poiché la corte d'appello aveva fondato la decisione non sull'art. 45 l.fall., ma sull'art. 2704 c.c., rilevando la mancanza di data certa dei contratti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché presupponeva l'esistenza di una cessione di crediti anteriore al fallimento, mentre la sentenza impugnata aveva accertato proprio la mancata prova di tale anteriorità e la conseguente operatività della disciplina dei pagamenti inefficaci in caso di consecuzione delle procedure concorsuali. La banca è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente e discusso dalla Corte, ma ritenuto non decisivo perché la decisione d'appello si fondava invece sulla mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina successiva del concordato preventivo al caso concreto.
art. 2914, primo comma, n. 2 c.c.
richiamato per contestare l'opponibilità alla procedura degli atti di cessione del credito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
indicato nel ricorso come parametro di censura, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di confronto con la ratio decidendi.
base della decisione d'appello: senza data certa i contratti quadro non erano opponibili al fallimento.
richiamato nel secondo motivo per sostenere che i crediti ceduti non rientravano più nel patrimonio del fallito.
ritenuto applicabile in ragione della consecuzione delle procedure concorsuali, con inefficacia dei pagamenti e delle compensazioni successive all'apertura della procedura minore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e censura una ricostruzione giuridica diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Ai fini dell'opponibilità di un contratto di cessione o sconto di crediti alla procedura concorsuale, la parte che lo invoca deve fornire prova dell'anteriorità del contratto e della sua data certa; in difetto, il negozio non può essere opposto alla curatela.
- Quando non è contestato il principio di consecuzione tra procedura minore e fallimento, gli effetti di spossessamento e le regole sugli atti e sui pagamenti inefficaci operano dalla data di apertura della procedura anteriore, incidendo anche sui rapporti esauritisi in quella fase.
- La deduzione secondo cui i crediti ceduti non rientravano più nel patrimonio del fallito è inidonea se la sentenza di merito ha accertato la mancata prova di una cessione anteriore al fallimento.
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