Cassazione Penale, Sentenza n. 13084/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione solleva tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa in appello, posto che la Corte d'appello avrebbe cambiato la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni ritenute decisive dal Tribunale senza riesaminarne i testi; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della corte d'appello, che avrebbe riformato l'assoluzione sulla base di congetture in merito a una presunta transazione antecedente alla cessione del credito e su valutazioni che, secondo il ricorrente, avrebbero ignorato testimonianze e documenti favorevoli alla difesa; 3) omessa motivazione sulla sussistenza del reato di patrocinio infedele, in particolare sulla legittimazione dell'imputato a transigere, sul momento della transazione rispetto alla cessione del credito e sull'esistenza di un nocumento effettivo agli interessi del cliente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, pur operando la riforma ai soli fini civili dopo l'estinzione del reato per prescrizione, si sia conformata al principio stabilito dalle Sezioni Unite (che impone di valutare comunque la sussistenza dei presupposti dell'assoluzione) e abbia fondato la riforma non sulle sole dichiarazioni testimoniali ma su un compendio probatorio documentale (in particolare l'atto di cessione del credito e l'atto di transazione) e su argomentazioni logiche e giuridiche congrue. Perciò la mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa non era necessaria. La Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione circa la mancanza di trasparenza, la possibile conflittualità di interessi, la transazione posta in essere dall'avvocato senza idonea legittimazione e il nocumento subito dal cliente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 380 cod. pen. (patrocinio o consulenza infedele)
La norma punisce il patrocinio infedele quando il difensore si rende infedele ai doveri professionali arrecando nocumento agli interessi della parte; la Corte ha interpretato il nocumento anche come mancato conseguimento di risultati favorevoli per il cliente (es. ottenere una somma inferiore rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere in giudizio).
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando la riforma dell'assoluzione si fonda esclusivamente su un diverso apprezzamento di prove dichiarative; la Corte ha precisato che tale obbligo opera solo in quel caso e non quando la riforma poggia su un diverso apprezzamento di un compendio documentale.
art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
Indica che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'assicurazione del veicolo, rendendo spesso il risarcimento probabile; la Corte ha valorizzato questa normativa per affermare la fondatezza della previsione di un consistente risarcimento in sede giudiziale.
art. 122 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Stabilisce l'estensione della copertura RC auto anche al terzo trasportato a prescindere dalla responsabilità del conducente; la Corte l'ha richiamata per spiegare l'alta probabilità di ottenere in sede giudiziale una somma superiore rispetto alla cessione.
Norma che consente di disporre somme in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al versamento ritenuto equo.
Sent. Corte Costituzionale n. 182/2021
Richiamata come criterio di riferimento per la valutazione degli elementi probatori quando il reato si estingue per prescrizione e si procede ai soli fini civili; la Cassazione ha osservato che l'appello deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale assoluzione nel merito.
Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Decisione delle Sezioni Unite che ha precisato lo standard di valutazione in appello quando il reato si estingue per prescrizione e la prosecuzione è solo ai fini civili; impone al giudice d'appello di esaminare comunque la sussistenza degli elementi per l'assoluzione.
Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)
Giurisprudenza richiamata sul tema dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; chiarisce i limiti di tale obbligo.
Massime di principio
- Se in appello si riforma un'assoluzione pronunciata in primo grado, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare le prove dichiarative solo se la riforma si basa esclusivamente su una diversa valutazione di quelle dichiarazioni; se la riforma poggia su documenti o su un compendio probatorio più ampio la rinnovazione non è necessaria.
- Quando il reato si estingue per prescrizione e il giudizio prosegue ai soli fini civili, il giudice d'appello deve comunque valutare, con adeguata motivazione, se ricorrono i presupposti per l'assoluzione nel merito (standard di prova rafforzato rispetto al civile ma non identico a quello penale).
- Per il delitto di patrocinio infedele è necessario provare non solo la violazione dei doveri professionali, ma anche un nocumento effettivo agli interessi del cliente (es. ottenere una somma inferiore di quella che avrebbe potuto conseguire).
- Gli atti documentali (es. atto di cessione del credito, procura, transazione) possono essere decisivi: se mostrano che il cliente ha ceduto il credito e che l'avvocato ha poi transatto senza trasparenza o legittimazione adeguata, ciò può integrare elementi di responsabilità professionale.
- In vicende di cessione del credito è cruciale verificare chi era titolare del diritto al momento della transazione e quali procure o deleghe erano effettivamente conferite: la mancanza di piena e chiara legittimazione a transigere può essere sintomo di comportamenti scorretti.
- Nel valutare la credibilità delle dichiarazioni, il giudice deve considerare il contesto complessivo: vicinanze personali o procedimenti correlati non sempre rendono automaticamente inattendibile una testimonianza, ma costituiscono elementi da valutare insieme agli altri riscontri probatori.
- Per difensori e parti: è essenziale la massima trasparenza e documentazione nelle cessioni di crediti e nelle transazioni, informando chiaramente il cliente sulle conseguenze economiche e procedurali per evitare contestazioni per infedele patrocinio.
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