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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06175/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da domande di lavoratori dirette a ottenere, in ragione di lavoro straordinario prestato con continuità durante il rapporto, la condanna del datore di lavoro ad accantonare ai fini del T.F.R. somme che, secondo i ricorrenti originari, risultavano dovute sulla base di conteggi analitici costruiti sugli statini paga e sulle ore di straordinario mensili. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che la società si era limitata a contestazioni generiche dei conteggi senza indicare specifici errori o criteri di calcolo alternativi e che, pertanto, non vi era spazio per una consulenza tecnica d’ufficio, non potendo questa svolgere funzione esplorativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, comma 2, e 416 c.p.c., sostenendo di avere invece contestato efficacemente i conteggi e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il contrario; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che, in presenza delle contestazioni della società, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre una CTU per la corretta quantificazione degli accantonamenti. Nel corso del giudizio di legittimità è inoltre emerso che uno dei controricorrenti, Raimondo Paesano, aveva definito la lite con verbale di conciliazione stipulato successivamente alla proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 411 e 412-ter c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra la società ricorrente e Raimondo Paesano, in ragione dell'accordo conciliativo sopravvenuto, con compensazione delle spese tra tali parti. Quanto alle altre parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva alla Cassazione un riesame dell'interpretazione delle difese e della valutazione della presenza o meno di contestazioni specifiche, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a censurare la mancata nomina della CTU e comunque non rispettava i limiti rigorosi del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione di un errore nella valutazione della specificità delle contestazioni svolte dalla controparte investe l'apprezzamento del contenuto degli atti e, quindi, una valutazione rimessa al giudice di merito; non è censurabile in cassazione come violazione di legge se si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la mancata ammissione o utilizzazione di una consulenza tecnica d'ufficio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce prova necessaria o obbligatoria, salvo che il giudice ne dia motivazione secondo le circostanze del caso.
  • L'accordo conciliativo sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità, che definisca la controversia tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere e travolge l'efficacia della sentenza impugnata per la parte interessata.
  • In assenza di diversa pattuizione nel verbale di conciliazione, le spese del giudizio definito per accordo sopravvenuto possono essere compensate tra le parti coinvolte nella conciliazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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