Cassazione Civile, Ordinanza n. 05647/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originaria riguardava l'impugnazione, da parte di una socia di minoranza, della delibera assembleare con cui una società per azioni aveva approvato il bilancio dell'esercizio 2008 e una situazione patrimoniale al 30 aprile 2009. L'attrice chiedeva la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera, sostenendo, da un lato, che il voto determinante fosse stato espresso da una società divenuta socia di maggioranza in forza di un'operazione di trasferimento delle azioni non condivisa da lei e, dall'altro, che il bilancio fosse non trasparente, non chiaro e non veritiero. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, dopo l'interruzione del giudizio per la cancellazione della società dal registro delle imprese e la riassunzione, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dell'attrice e condannato la stessa alle spese. In seguito, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della socia contro la sentenza d'appello. Con il ricorso per revocazione, la ricorrente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che l'ordinanza di inammissibilità avesse erroneamente ritenuto non autosufficiente il motivo di ricorso relativo all'interpretazione della clausola statutaria di gradimento, senza considerare che il contenuto della clausola e l'indicazione del luogo in cui era reperibile lo statuto erano già riportati nel ricorso; ha inoltre sostenuto che la censura non mirava a proporre un diverso canone ermeneutico, ma a denunciare l'illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore di fatto non fosse decisivo, perché l'ordinanza revocanda si fondava su più rationes decidendi autonome: oltre al difetto di autosufficienza del primo motivo, anche la mancata censura di ulteriori ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità, la genericità delle doglianze sull'interpretazione della clausola statutaria e l'insufficienza della censura relativa alla motivazione apparente. La Corte ha ribadito che la revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione immediatamente riscontrabile dagli atti e non può essere usata per contestare valutazioni o interpretazioni del contenuto degli atti processuali. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente riscontrabile dagli atti, decisiva e non coincidente con un errore di giudizio o di valutazione.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dalla norma.
La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può trasformarsi in un sindacato sul risultato interpretativo in sé, ma investe il rispetto delle regole legali di interpretazione e la logicità della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La decisione dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione sussiste solo quando vi sia una falsa rappresentazione immediatamente percepibile degli atti interni al giudizio di legittimità, non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione degli atti compiuta dal giudice.
- La decisività dell'errore revocatorio è esclusa se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e almeno una di esse non sia colpita dalla censura.
- La deduzione di un vizio relativo all'interpretazione di una clausola contrattuale o statutaria non è ammissibile in revocazione quando si risolva nella critica al ragionamento interpretativo del giudice e non in un errore percettivo sul contenuto dell'atto.
- La motivazione per relationem è legittima anche in appello, purché il giudice dia conto delle ragioni della conferma in rapporto alle specifiche doglianze proposte.
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