Cassazione Penale, Ordinanza n. 06608/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, per quanto rilevante in questa sede, aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio e confermato la responsabilità penale per il reato di furto in concorso e per il reato di minaccia. Il ricorso articolava tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata comparizione della persona offesa non potesse essere interpretata come volontà di persistere nella querela e lamentando un pregiudizio difensivo nell'"approfondimento dei fatti" e una diversa valutazione della gravità della minaccia; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. nella ricostruzione dei fatti, con contestazione del valore attribuito alla deposizione del teste Tornatola e richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio; (3) violazione degli artt. 133 e 99 c.p. e vizio di motivazione in punto di recidiva e diniego delle attenuanti generiche, censurando la valutazione della pericolosità e della gravità del fatto operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e generico il primo motivo, osservando che, alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'orientamento di legittimità richiamato, non vi erano elementi per ricondurre la mancata comparizione della persona offesa a una volontà di remissione o di persistenza nella querela, anche perché l'assenza era dipesa dall'impossibilità di rintracciarla e le sue dichiarazioni erano state acquisite ex art. 512 c.p.p.; ha inoltre rilevato la genericità delle censure sul pregiudizio difensivo e sulla gravità della minaccia. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e versato in fatto, perché non denunciava con specificità un travisamento della prova e si risolveva in una proposta di lettura alternativa degli elementi probatori. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sulla base non solo dei precedenti, ma anche della pericolosità desunta dalle modalità del fatto e dalla vulnerabilità della persona offesa; tale valutazione è stata ritenuta congrua, logica e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato in appello
richiamato per il delitto di furto confermato dalla sentenza di merito
richiamato per il delitto di minaccia confermato dalla sentenza di merito
ha novellato la disciplina rilevante in tema di remissione/querela, secondo la Corte recependo un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità
come novellato, è richiamato per affermare che non bastano elementi equivoci sulla mancata comparizione della persona offesa per inferire la volontà di persistere nella querela
art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. c.p.p.
norma procedurale novellata che, insieme all'art. 152 c.p., codifica l'orientamento sulla disciplina della persona offesa non comparsa
consente l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa non rintracciata; nel caso concreto ciò escludeva inferenze sulla volontà di remissione della querela
richiamato dalla difesa per contestare la ricostruzione dei fatti; la Corte afferma che la censura era generica e priva di specifico travisamento della prova
evocato nella motivazione sulla commisurazione della pena e sulla valutazione degli indici di gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato
richiamato in relazione alla recidiva, ritenuta correttamente valorizzata dal giudice di merito
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio di condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore
richiamata come precedente poi codificato dalla novella legislativa sul tema della mancata comparizione della persona offesa
Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L.
richiamata a sostegno dell'interpretazione della novella in materia di querela/persona offesa non comparsa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
richiamata per affermare che il travisamento della prova non può essere dedotto con richiami parcellizzati agli atti
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
richiamata sul giudizio di recidiva e sulla valutazione degli indici ex art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
richiamata sulla discrezionalità del giudice nella valutazione degli elementi ex art. 133 c.p.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
richiamata per il limite al sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in tema di pena
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
richiamata per il principio di insindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito sulla pena
Massime di principio
- In tema di querela e comparizione della persona offesa, la mancata presenza del dichiarante all'udienza non consente, di per sé, di inferire la volontà di persistere o di rimettere la querela quando l'assenza dipenda dall'impossibilità di rintracciarlo e le sue dichiarazioni siano state legittimamente acquisite al processo.
- La censura di violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile o generica se non individua specificamente un travisamento della prova; non è consentito in cassazione proporre una lettura alternativa del materiale probatorio tramite richiami parcellizzati degli atti.
- La valutazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche è corretta quando il giudice di merito valorizza non solo i precedenti, ma anche la spiccata pericolosità desunta dalle modalità del fatto e dagli elementi di cui all'art. 133 c.p.; tale apprezzamento, se congruamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.
- La denuncia di vizi sulla dosimetria della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della gravità della condotta, se la motivazione di merito dà conto in modo logico degli indici ritenuti preponderanti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →