Cassazione Civile, Ordinanza n. 08582/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per avere ceduto tre appartamenti a un prezzo ritenuto sensibilmente inferiore al valore di mercato, nell'ambito di rapporti tra società residenti tra loro collegate. La contribuente ha sostenuto che l'operazione fosse funzionale a una riorganizzazione societaria e al successivo trasferimento di partecipazioni a terzi, quindi priva di finalità elusive o di occultamento di corrispettivo. Dopo il rigetto in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 110 TUIR, assumendo che la norma sul transfer pricing non sarebbe applicabile ai rapporti tra società residenti e, comunque, richiederebbe un occultamento di corrispettivo o un'asimmetria di imposizione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione dell'art. 85 TUIR, contestando che la sola divergenza rispetto ai valori OMI bastasse a qualificare l'operazione come estranea all'esercizio dell'impresa.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha confermato il principio secondo cui, anche nei rapporti tra società residenti collegate, la cessione a un prezzo inferiore al valore normale può legittimare la ripresa fiscale se l'Amministrazione prova la transazione infragruppo a prezzo apparentemente non di mercato, mentre grava sul contribuente dimostrare la conformità al valore normale. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione meramente apparente nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione, letta alla luce del principio di libera concorrenza e della disciplina di interpretazione autentica richiamata dalla Corte, consente la verifica fiscale delle operazioni infragruppo a prezzo non allineato al mercato anche nei rapporti tra società residenti; non richiede, per la ripresa, la prova di un effettivo occultamento del corrispettivo o di un vantaggio fiscale concreto.
"per valore normale...si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza"
Il valore normale è il parametro di riferimento per valutare la correttezza economica della cessione; va ricercato con criteri di mercato e, ove possibile, tramite listini, mercuriali e tariffe di settore.
art. 39, comma 1, lettera d, d.P.R. 600/1973
La valutazione di antieconomicità della condotta può costituire valido presupposto dell'accertamento analitico-induttivo, fondato sulla presunzione che l'impresa tenda normalmente alla riduzione dei costi e alla massimizzazione dei profitti.
La censura è stata ritenuta infondata/assorbita, poiché la ricostruzione della CTR sulla natura dell'operazione come compravendita e sulla sua estraneità al mercato si fondava anche sulla prospettazione della stessa contribuente e non solo sui valori OMI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo tra società residenti, la divergenza tra prezzo pattuito e valore normale può fondare la ripresa fiscale quando l'Amministrazione dimostri l'esistenza della transazione a prezzo apparentemente non di mercato; non è necessario provare anche l'esistenza di un occultamento di corrispettivo o di un vantaggio fiscale effettivamente conseguito.
- Nel c.d. transfer pricing domestico il contribuente ha l'onere di dimostrare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato, mentre l'Ufficio deve provare l'esistenza dell'operazione tra soggetti collegati e il relativo scostamento dal valore normale.
- La nozione di valore normale opera come criterio di verifica della sostanza economica dell'operazione e della sua coerenza con le logiche di libera concorrenza; l'antieconomicità della condotta può costituire un indice legittimo ai fini dell'accertamento induttivo.
- La motivazione è meramente apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non vi è nullità quando la sentenza esplicita le ragioni, anche sinteticamente, della ritenuta divergenza dal valore di mercato.
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