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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4370/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che rigettava l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. per ottenere la rescissione del giudicato della sentenza di condanna pronunciata in sua assenza. Ha dedotto che non aveva avuto "effettiva conoscenza" della celebrazione del processo: la Corte territoriale avrebbe scambiato la conoscenza delle fasi iniziali dell'indagine per conoscenza della formale citazione a giudizio; la nomina del difensore domiciliatario non avrebbe comportato un rapporto effettivo e il domiciliatario aveva rinunciato al mandato senza che il ricorrente ne fosse informato; il ricorrente si era allontanato dall'Italia e si trovava in condizione irregolare, sicché non poteva rimanere volontariamente in Italia. In relazione ciò, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 629-bis c.p.p., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343 e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello. Ha ritenuto che: la domiciliazione presso l'avv. Maffei è rimasta valida benché questi avesse poi rinunciato al mandato, perché non aveva espresso la volontà di non ricevere notifiche; la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce di regola un forte indice di conoscenza effettiva del processo; l'onere di allegazione grava sul condannato che pretende l'incolpevole mancata conoscenza: egli deve indicare circostanze concrete che, dopo la nomina del difensore, gli abbiano impedito di seguire il procedimento (es. detenzione per altra causa, ricovero, espulsione), non semplici asserzioni generiche. Nel caso concreto le allegazioni del ricorrente risultavano aspecifiche e insufficienti a superare l'indice di conoscenza; pertanto non sussiste l'incolpevole mancata conoscenza e la rescissione non è concessa. La Corte ha inoltre richiamato e applicato i principi consolidati dalle Sezioni Unite (Innaro, Ismail, Lovric) e la giurisprudenza della CGUE sulla Direttiva 2016/343.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "il condannato (...) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    La norma consente la rescissione solo se il condannato prova un'effettiva "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione; la nomina di difensore e l'elezione di domicilio costituiscono un indice forte di conoscenza effettiva che il condannato può superare solo con allegazioni circostanziate e fatti concreti che giustifichino l'impossibilità di seguire il procedimento.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto ad un processo equo e al principio che un processo in contumacia è compatibile con l'art. 6 solo se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva; il controllo domestico deve garantire che l'assenza non dipenda da un difetto di informazione imputabile all'autorità.

  • Direttiva (UE) 2016/343, artt. 8 e 9

    La Direttiva consente processi in assenza se l'imputato è stato informato per tempo o è rappresentato, e riconosce il diritto di chiedere la riapertura; la Corte applica i principi CJEU: è centrale verificare le modalità e la correttezza della comunicazione e l'eventuale comportamento volto a sottrarsi alla notifica.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La disciplina collegata (e la giurisprudenza di Sezioni Unite) indica gli indici che possono legittimare il processo in absentia (elezione di domicilio, difensore di fiducia, misure cautelari), ma tali indici non sostituiscono l'accertamento dell'effettiva conoscenza: non si tratta di presunzioni assolute e possono essere superati da prove contrarie.

  • art. 161, co. 4, cod. proc. pen.

    Riferimento alla funzione della domiciliazione come mezzo di notificazione; la domiciliazione perde efficacia se il domiciliatario dichiara espressamente di non accettare notifiche; in assenza di tale dichiarazione, la domiciliazione conserva valore.

  • artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti: costituiscono le specifiche contestazioni penali che hanno dato origine al procedimento, rilevanti solo come sfondo fattuale per valutare la conoscenza del procedimento.

  • d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione)

    Citato in relazione allo stato di irregolarità del ricorrente nel territorio nazionale; la Corte indica che la mera irregolarità o allontanamento non è di per sé sufficiente a provare l'incolpevole impossibilità di seguire il procedimento, salvo allegazioni circostanziate.

  • art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamati come strumenti che il giudice della cognizione avrebbe dovuto eventualmente utilizzare per rinviare o sospendere il processo se sussistessero giustificati impedimenti; la loro menzione serve a valutare se il processo sia stato celebrato nel rispetto delle garanzie.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio è, di regola, un forte indice di "effettiva conoscenza" del processo da parte dell'imputato e legittima di norma il prosieguo del procedimento in sua assenza.
  • La rinuncia del difensore al mandato non annulla automaticamente l'elezione di domicilio: la domiciliazione resta efficace fino a revoca esplicita nelle forme previste, salvo che il domiciliatario dichiari di non voler più ricevere notifiche.
  • Il condannato che invoca l'incolpevole mancata conoscenza ha l'onere di allegare circostanze concrete e circostanziate che dimostrino come, dopo la nomina del difensore, gli sia stato impossibile seguire il procedimento (es. detenzione, ricovero, espulsione): allegazioni generiche sono inidonee.
  • La valutazione della conoscenza effettiva richiede un accertamento di fatto: non si tratta di semplice applicazione di presunzioni legali, ma di verifica se gli indici formali (difensore, domicilio, misure cautelari) riflettano la reale possibilità dell'imputato di venire a conoscenza dell'udienza.
  • Comportamenti che pongono l'imputato in condizione di non ricevere comunicazioni (anche senza azioni palesemente elusive) possono integrare una "colpevole" mancata conoscenza se risultano volti a sottrarsi all'azione della giustizia; la colpevolezza non richiede atti particolarmente sofisticati ma una volontaria assunzione di rischio/inattività.
  • Le garanzie previste dalla Direttiva 2016/343 e dalla giurisprudenza CJEU sono compatibili con processi in contumacia a condizione che le informazioni sul processo siano state comunicate adeguatamente; in caso contrario il diritto alla riapertura può trovare tutela.

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