Cassazione Penale, Sentenza n. 4367/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il difensore di fiducia da notificare era l'avv. Marta Bussolino, nominata il 23.07.2021, e che l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ha integrato una nullità assoluta (insanabile). Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gog Nicoleta era stata condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2013, con volume d'affari indicato e evasione dell'imposta) e aveva impugnato la decisione in Cassazione denunciando che, dopo aver revocato il difensore precedente (avv. Simone Valmori) e nominato nuovo difensore di fiducia (avv. Marta Bussolino) con deposito via PEC del 23.07.2021, il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato al difensore precedente. La Corte di appello aveva deciso la causa con rito cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020) senza che il difensore di fiducia nominato avesse ricevuto la notifica del decreto; il ricorrente deduceva la nullità per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod.proc.pen. (omessa notifica al difensore di fiducia) e richiedeva l'annullamento della sentenza.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale alle cui fattispecie si riferisce la condanna: omessa presentazione della dichiarazione IVA con indicazione del volume d'affari e dell'imposta evasa.
art. 601, comma 5, cod.proc.pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come riferimento alle regole di impugnazione in Cassazione; utilizzato nel quadro di censura per vizio procedurale nella fase d'appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Prevede la nullità per l'omessa notificazione di atti essenziali a difesa; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia costituisca una nullità assoluta.
art. 179, comma 1, cod.proc.pen.
Disciplina gli effetti delle nullità e la relativa rimediabilità; la Corte lo ha richiamato per qualificare la violazione come insanabile e determinante l'annullamento.
art. 23-bis d.l. 137/2020
Norma che ha consentito la trattazione cartolare del giudizio; la Corte ha però precisato che l'adozione del rito cartolare non supplisce all'obbligo di notifica al difensore di fiducia.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Richiamato come base per lo svolgimento del procedimento di camera di consiglio senza intervento delle parti; non ha comunque inciso sulla necessità di corretta notifica al difensore.
Massime di principio
- La nomina o revoca del difensore di fiducia deve essere efficacemente comunicata e le notifiche processuali devono essere indirizzate al difensore risultante negli atti: la mancata notifica al difensore di fiducia costituisce nullità assoluta se l'atto è essenziale per la difesa.
- La celebrazione del giudizio con rito cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020) non esclude l'obbligo di corretta notifica al difensore di fiducia; l'assenza di tale notifica può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di omessa notifica al difensore di fiducia, la parte interessata può ottenere l'annullamento per nullità insanabile; è quindi cruciale per il difensore verificare le iscrizioni a ruolo e le notifiche e tempestivamente segnalare eventuali omissioni.
- Il giudice di legittimità tende a qualificare come assolute (insanabili) le nullità che incidono sul diritto di difesa e sul contraddittorio, imponendo il rinvio per nuovo esame della causa quando tale diritto è stato compromesso.
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