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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4373/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione del termine concesso alla difesa, lamentando mancato tempo utile per depositare memorie e prendere visione del fascicolo; (2) violazione dell'art. 6, comma 3, legge 401/1989 per presunta tardività della richiesta di convalida del P.M. oltre le 48 ore dalla notifica del provvedimento; (3) violazione degli artt. 6, commi 1 e 2, legge 401/1989 per difetto di motivazione circa la legittimità e ragionevolezza dell'obbligo della doppia presentazione alla P.S., anche con riferimento alle partite disputate in trasferta dalla squadra A.S. Reggiana 1919.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto rispettati sia il termine dilatorio di 48 ore a favore della difesa sia il termine complessivo di 96 ore entro cui il GIP ha convalidato il provvedimento, affermando il principio consolidato secondo cui il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M. non comporta automaticamente l'inefficacia della misura se la convalida avviene entro 96 ore dalla notifica. Ha invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione sull'obbligo della doppia presentazione: la prescrizione di presentarsi sia venti minuti dopo l'inizio del primo tempo sia venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo per le partite in trasferta non è stata adeguatamente motivata con riguardo alla distanza e alla possibilità di raggiungere il luogo della gara; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente all'obbligo della doppia presentazione per gli incontri disputati in trasferta e ha rinviato al Tribunale di Lucca per nuovo esame su quel punto, rigettando il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la violazione del termine dilatorio finalizzato al contraddittorio cartolare integra nullità di ordine generale; il rimedio invocato dal ricorrente può fondarsi su tale norma se il diritto di difesa non è stato garantito

  • legge 401/1989, art. 6

    art. 6 legge 401/1989 (obblighi di presentazione alla P.S.)

    La norma disciplina l'obbligo di presentazione e i relativi termini; la Corte richiede motivazione specifica quando si prescrivono misure particolarmente gravose come la doppia presentazione, valutandone la ragionevolezza e la strumentalità rispetto agli obiettivi di prevenzione

  • d.l. 20/02/2017 n. 14, art. 13, comma 3 (conv. L. 48/2017)

    art. 13, comma 3 del d.l. 20/02/2017, n. 14 (conv. L. 48/2017)

    Richiamata in giurisprudenza per principi analoghi: il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M. non determina automaticamente l'inefficacia della misura se il giudice convalida entro 96 ore complessive

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che il pubblico ministero ha formulato conclusioni in Cassazione ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • La richiesta di convalida da parte del pubblico ministero dovrebbe essere presentata entro 48 ore dalla notifica per rispettare il termine dilatorio a vantaggio della difesa, ma il mancato rispetto non invalida automaticamente il provvedimento se il giudice procede alla convalida entro 96 ore dalla notifica.
  • Il diritto di difesa implica la possibilità, nel termine dilatorio di 48 ore, di prendere visione degli atti e depositare memorie; una compressione temporale che impedisca un effettivo contraddittorio può integrare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Le prescrizioni di presentazione periodica (es. doppia presentazione prima e dopo il primo tempo) devono essere motivate in modo puntuale e proporzionato: l'autorità deve dimostrare la strumentalità della misura rispetto agli obiettivi di prevenzione e la sua fattibilità in relazione alle distanze e ai tempi di viaggio.
  • Per i casi di incontri in trasferta, l'obbligo di duplice presentazione non è legittimo quando, per la distanza o i tempi, è impossibile per l'interessato raggiungere il luogo della gara dopo una sola presentazione; in tali ipotesi serve una motivazione specifica che giustifichi l'onere aggiuntivo.
  • In caso di vizi motivazionali o di eccesso di prescrizione, la Corte può disporre l'annullamento limitato della misura e rinviare per nuovo esame, mantenendo valide le parti dell'ordinanza non viziate.

Testo integrale

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