Cassazione Penale, Sentenza n. 4371/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava l'arresto eseguito il 23/07/2022 per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Procuratore deduceva errata applicazione dell'art. 391, comma 4, primo periodo c.p.p. in relazione all'art. 381, commi 1 e 4 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria con un controllo di ragionevolezza ex ante, alla luce dello stato di flagranza e della ipotizzabilità del reato (riferendosi agli artt. 380 e 381 c.p.p.), considerati elementi quali il numero e lo stato vegetativo delle piante di marijuana e le modalità di occultamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il GIP avesse svolto una valutazione di merito non consentita (valutando elementi sopravvenuti come l'incensuratezza e l'attività lavorativa dell'arrestato) invece del corretto giudizio ex ante sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria. La Corte ha affermato che, alla luce degli elementi conosciuti al momento dell'arresto (cinque piante, quattro prossime al metro, modalità di occultamento), l'arresto era legittimo; ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio perché la fase era ormai esaurita e l'iniziativa della P.G. va riconosciuta legittima
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nella fattispecie l'accusa era relativa alla coltivazione/possesso di marijuana e costituisce il reato per cui si procedeva
codice di procedura penale, art. 391, comma 4
art. 391, comma 4, primo periodo cod. proc. pen.
Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione al controllo del giudice sulla convalida dell'arresto; la Corte interpreta che il giudice debba verificare la legittimità dell'operato della P.G. con un controllo di ragionevolezza ex ante
codice di procedura penale, art. 381, commi 1 e 4
art. 381, commi 1 e 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate in riferimento alle ipotesi di flagranza e ai presupposti che legittimano l'arresto; la Corte richiede di valutare l'ipotizzabilità del reato ai sensi degli artt. 380 e 381 nel momento in cui l'arresto è stato eseguito
codice di procedura penale, art. 380
Norma sulla flagranza o stato di fatto assimilato; evocata per stabilire quale situazione il giudice deve considerare quando verifica la legittimità dell'arresto
codice di procedura penale, art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dalla giurisprudenza circa i termini e gli adempimenti connessi alla convalida e alla custodia; la Corte ricorda che il giudice deve verificare anche l'osservanza dei termini procedurali, ma il controllo sulla legittimità dell'arresto rimane il controllo di ragionevolezza ex ante
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto deve effettuare un controllo di ragionevolezza 'ex ante', limitandosi agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto e non valutare fatti sopravvenuti o elementi di merito successivi
- Non è consentito al giudice della convalida trasformare il controllo in una valutazione di responsabilità o in una istruttoria: gli accertamenti di merito e la valutazione della gravità indiziaria sono riservati alle fasi successive
- Elementi materiali immediatamente percepibili dalla polizia (es. numero e stato delle piante, modalità di coltivazione e occultamento) possono giustificare, in concreto, la legittimità dell'arresto per reati di stupefacenti quando, alla luce di tali elementi, sussiste una ragionevole apparenza di flagranza o di ipotizzabilità del reato
- La mancata convalida disposta dal giudice per motivi fondati su circostanze sopravvenute o su informazioni non conoscibili al momento dell'arresto può essere annullata in sede di legittimità
- Quando il ricorso riguarda una fase processuale ormai esaurita e l'operato della P.G. si è dimostrato legittimo, la Cassazione può annullare senza rinvio
- Per il corretto svolgimento della convalida, il GIP deve tener conto solo delle conoscenze e delle circostanze disponibili al momento dell'intervento della polizia giudiziaria; elementi quali incensuratezza o attività lavorativa, se non noti al momento dell'arresto, non devono influenzare la convalida
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