Cassazione Penale, Sentenza n. 4374/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari per reati connessi a stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) e reati contra la persona (art. 337 c.p.). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che la sostanza era per uso personale (assenza di strumenti da confezionamento, modalità di custodia compatibili con uso personale, la fuga spiegabile con timore di conseguenze amministrative o penali, la presenza di doppia dipendenza che giustificherebbe la detenzione di due sostanze, mancanza di elementi concreti circa un ruolo di intermediario); (2) vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, contestando che il Tribunale si fosse basato su elementi congetturali e non avesse indicato occasioni prossime e concrete favorevoli alla commissione di reati, richiamando la quasi assenza di precedenti e le condizioni personali dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, unitamente all'imputato, ha depositato atto di rinuncia al ricorso (02/12/2022) ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p., avendo il GUP successivamente assolto il prevenuto dal capo a) con sentenza 29/11/2022 e disposto l'immediata rimessione in libertà. La Corte ha ritenuto che la rinuncia sia atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Non sono state adottate statuizioni sulle spese processuali né sulla condanna alla Cassa delle Ammende, essendo la rinuncia determinata da sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Riferimento al cumulo/contestazione dei reati nell'imputazione; è citata come norma collegata ai reati contestati senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.
art. 73 DPR n. 309/1990 (commi 1 e 4)
Norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel motivo di impugnazione il difensore contestava l'interpretazione della destinazione della droga, mentre la Corte si è limitata a registrare la rinuncia sopravvenuta.
Richiamato dalla difesa come possibile causa della reazione impulsiva dell'indagato (timore di conseguenze amministrative) per spiegare la fuga; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta rinuncia.
Norma relativa al reato contestato al capo b); citata nell'imputazione ma non oggetto di decisione sostanziale per effetto della rinuncia.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; il provvedimento di cassazione registra la sua presenza ma non approfondisce l'interpretazione sostanziale.
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Consentito il giudizio in camera di consiglio senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi della norma richiamata.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto la rinuncia come atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che contempla i casi di inammissibilità; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in forza della rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) è atto negoziale processuale abdicativo e, una volta validamente resa, è irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- Se l'interesse alla impugnazione viene meno per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (es. sentenza di assoluzione intervenuta nel frattempo), la rinuncia produce l'effetto di inammissibilità e normalmente non si adottano statuizioni sulle spese o su eventuali somme a favore della Cassa delle Ammende.
- Sulla gravità indiziaria: per ritenere la destinazione allo spaccio occorrono elementi concreti e specifici (quantità, modalità di confezionamento, attrezzature per dose, contatti/documentazione, modalità di custodia incompatibili con l'uso personale); la sola ingente quantità può comunque integrare un indizio ma va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- La fuga o il disfarsi dello stupefacente possono essere interpretati come indizi di finalità di spaccio, ma possono avere spiegazioni alternative (timore di conseguenze amministrative o penali) e pertanto devono essere valutati insieme ad altri elementi concreti.
- La presenza di più sostanze non è di per sé decisiva a dimostrare l'attività di spaccio se esistono elementi che fanno ritenere la dipendenza personale dell'individuo; grava sull'accusa dimostrare la destinazione diversa dall'uso personale.
- Sul pericolo di reiterazione: non è sufficiente un giudizio congetturale; è richiesta una motivazione su elementi oggettivi e sulla sussistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati per giustificare misure cautelari.
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