Cassazione Penale, Sentenza n. 4391/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto fondata la censura relativa all'omesso esame della prescrizione. Accertato che la prescrizione del reato si era estinta il 20/10/2021 (considerata la sospensione di 106 giorni) e non emergendo cause di proscioglimento nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vallelonga impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di furto di energia, consumato il 14/01/2014. Con nuovi motivi d'appello deduceva l'omesso rilievo della prescrizione del reato, che - calcolata tenendo conto di una sospensione di 106 giorni - sarebbe maturata il 20/10/2021, ossia in data anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
prescrizione (estinzione del reato)
La Corte ha applicato il principio secondo cui, se la prescrizione del reato è maturata in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve rilevarla e può annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato. Nel calcolo è stata tenuta conto della sospensione di 106 giorni risultante dagli atti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la parte può proporre il motivo e la corte di legittimità può rilevarlo anche se il giudice di merito non l'ha esaminato.
- Nel valutare la prescrizione occorre considerare tutte le sospensioni legalmente rilevanti (es. sospensioni interdette dagli atti processuali) e computare i giorni sospesi al fine di determinare la data di estinzione.
- L'omesso esame della prescrizione da parte del giudice di merito può comportare l'annullamento senza rinvio quando non emergono cause di proscioglimento nel merito e la sola conseguenza applicabile è l'estinzione del reato.
- L'eccezione di prescrizione può essere valorizzata anche se dedotta con motivi nuovi in appello, purché la prescrizione sia effettivamente maturata anteriormente alla decisione impugnata.
- Quando la prescrizione è accertata dalla Corte di legittimità, la sentenza impugnata viene spesso annullata senza rinvio perché l'accertata estinzione del reato esclude la necessità di un nuovo esame di merito.
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