Cassazione Penale, Sentenza n. 4369/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'impugnazione deduceva, in sintesi: 1) violazione di legge processuale (art. 292, comma 1, lett. c-bis c.p.p.), per carenza di autonoma valutazione del G.I.P., che avrebbe semplicemente riprodotto la richiesta del pubblico ministero (c.d. copia/incolla); 2) errori di applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati contestati ai capi A), B) e C) della provvisoria imputazione, con specifiche contestazioni relative agli episodi del 23 marzo, 4 giugno e 10 giugno 2021 (capo A), alla partecipazione concorsuale contestata al capo B) e alla motivazione relativa al capo C).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul profilo della genericità, ha ritenuto che il ricorrente abbia lamentato l'omessa valutazione di deduzioni senza indicare quali censure decisive non avessero avuto risposta, violando il principio per cui il ricorso deve contenere la precisa esposizione delle ragioni di diritto e dei fatti da verificare. Sulla presunta mancata autonoma valutazione del G.I.P., la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata, pur richiamando la richiesta del P.M., documenta un'autonoma valutazione, seppure sintetica, degli elementi indiziari. Quanto al merito della gravità indiziaria, la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (verifica della sufficienza formale della motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste) e ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame non manifestamente illogica rispetto ai capi A), B) e C), respingendo le censure che si traducevano in diversa valutazione dei fatti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176), art. 23, comma 8
norma richiamata per le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero in Cassazione; uso procedurale per comunicare la posizione del P.M. nella fase di legittimità
Codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c-bis
norma invocata dal ricorrente per censurare la mancata autonoma motivazione del G.I.P.; la Corte ha valutato che l'ordinanza del G.I.P. riportava comunque una autonoma (seppur sintetica) valutazione degli elementi indiziari
Codice di procedura penale, art. 616
norma applicata per disporre l'onere del pagamento della somma alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (numerose sentenze citate, es. Sez. 3, n. 35964/2014; Sez. 3, n. 8065/2018; Sez. 3, n. 40873/2010; Sez. 4, n. 26992/2013)
principi di diritto ribaditi: il ricorso per cassazione non può limitarsi a rimandi generici alle censure del gravame; il sindacato di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste, senza revisione del valore probatorio degli elementi di fatto
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le censure e gli elementi di fatto/diritto posti a fondamento: i rimandi generici alle deduzioni di merito rendono il ricorso inammissibile
- La censura di mera 'copia/incolla' della richiesta del P.M. ex art. 292 c.p.p. è rilevante solo se dal testo del provvedimento emerge l'assenza di autonoma valutazione; una motivazione sintetica ma comprensibile può essere sufficiente
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito fattuale né ricalcola lo spessore degli indizi: il suo controllo è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito
- Per contestare la gravità indiziaria in Cassazione è necessario dedurre la violazione di norme o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto è opportuno valutare con cura la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo
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