Cassazione Civile, Ordinanza n. 15838/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato per un'imbarcazione da diporto. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la concedente otteneva un decreto ingiuntivo per la consegna del bene; l'utilizzatrice proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che il rapporto fosse un leasing traslativo e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione dei canoni già versati. In primo grado e in appello la domanda restitutoria veniva respinta perché l'utilizzatrice non aveva dato prova puntuale dell'effettivo pagamento dei canoni e, inoltre, non risultava la previa riconsegna del bene. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva: 1) violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la restituzione del bene non fosse un presupposto processuale della domanda di ripetizione ma una condizione dell'azione verificabile fino alla decisione; 2) nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello sul primo canone, che sarebbe risultato provato dal contratto e/o incontroverso; 3) nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello relativo all'avvenuto pagamento di ulteriori canoni, che la controparte non avrebbe contestato specificamente ex art. 115 c.p.c.; 4) nullità della sentenza per omesso esame del motivo d'appello sulla condotta processuale della banca, ritenuta contraddittoria e contraria ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. e all'obbligo di quietanza ex art. 1199 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva negato la ripetizione dei canoni per difetto di prova del loro effettivo pagamento e, comunque, ha osservato che i motivi ulteriori non attingevano la ratio decidendi. In particolare, ha ribadito che nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione delle rate riscosse presuppone la previa restituzione del bene; inoltre, la prova del pagamento di somme di denaro ha natura documentale e grava sull'utilizzatore che la allega. Le censure sulla valutazione delle prove e sulla mancata contestazione sono state ritenute inammissibili perché volte a un nuovo esame del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile, è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel leasing traslativo, a seguito della risoluzione per inadempimento, la restituzione delle rate versate presuppone la previa restituzione del bene e al concedente spetta anche un equo compenso per l'uso del bene, oltre all'eventuale risarcimento del danno
non vi è violazione quando il giudice considera un fatto costitutivo della domanda che deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca
richiamato per l'ordine di esibizione delle fatture emesse in relazione al contratto
la mancata contestazione può rilevare solo per fatti realmente incontroversi; nel caso, la Corte ha escluso che ciò valesse per l'effettivo pagamento dei canoni
richiamato dalla ricorrente per i doveri di lealtà e probità processuale, ma la censura è stata reputata inidonea a scalfire la ratio decidendi
richiamato in tema di rilascio della quietanza dei pagamenti
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la domanda di restituzione dei canoni versati a seguito di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore presuppone la previa restituzione del bene al concedente, poiché tale restituzione è elemento costitutivo del diritto restitutorio e dell'equilibrio complessivo del rapporto.
- Chi agisce per la ripetizione dei canoni o per il riconoscimento di un diritto restitutorio deve allegare e provare in modo documentale l'effettivo pagamento delle somme di denaro di cui chiede la restituzione; non è sufficiente una ricostruzione presuntiva o matematica se non supportata da prova del versamento.
- La mancata contestazione di una circostanza da parte del convenuto non trasforma automaticamente quel dato in fatto incontroverso quando la circostanza non risulti specificamente e inequivocamente provata o quando la contestazione investa il presupposto stesso del credito azionato.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, se la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente una decisione di merito occorre colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza; le doglianze che non si confrontano con il fondamento decisorio sono inammissibili.
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