Cassazione Civile, Ordinanza n. 24766/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatori)
La controversia
Alcuni ospiti di un campeggio hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti da veicoli, oggetti ed effetti personali a causa di un incendio propagatosi dall'esterno all'interno della struttura ricettiva. La società proprietaria/gestore del campeggio è stata convenuta in giudizio e ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo responsabile il custode della struttura per non avere adottato misure antincendio idonee a impedire la propagazione del fuoco e liquidando il danno anche in via equitativa sulla base di presunzioni e documentazione fotografica e amministrativa. La società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/carenza di motivazione della sentenza d'appello per avere rinviato integralmente a una precedente decisione conforme del medesimo ufficio; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2051 c.c., sostenendo che il danno non derivasse dalla cosa in custodia e che quindi non fosse applicabile il regime di responsabilità del custode; 3) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., deducendo che, in ogni caso, la colpa omissiva e l'efficienza causale delle misure asseritamente omesse dovevano essere provate dagli attori e che l'evento era straordinario; 4) violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la corte liquidato equitativamente un danno non adeguatamente provato nei suoi presupposti fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la motivazione per relationem a un precedente conforme è consentita quando le ragioni della decisione risultano comunque chiare, univoche ed esaustive e siano attribuibili al giudice decidente. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo infondate le censure sul riparto dell'onere probatorio: il giudice di merito aveva infatti accertato positivamente, sulla base delle prove raccolte, che le misure di prevenzione antincendio non erano state adottate, sicché il fatto non era rimasto ignoto e non vi era spazio per invocare una regola di giudizio sull'onere della prova; inoltre, l'indagine controfattuale sulla idoneità delle misure omesse a prevenire il danno era stata comunque svolta in concreto. Ha infine rigettato il quarto motivo, reputando legittima la liquidazione equitativa del danno perché il pregiudizio era stato ritenuto provato, almeno presuntivamente, quanto alla presenza degli ospiti nel campeggio con beni personali e alla perdita dei beni stessi. Ha condannato la ricorrente, in solido con Eurotouring che aveva proposto controricorso adesivo, al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza redatta per relationem se la motivazione complessiva è chiara ed esaustiva.
Richiamato per affermare la legittimità della motivazione che faccia riferimento a precedenti conformi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché conforme a principi già consolidati.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l'applicazione del regime di responsabilità.
La Corte ha ricordato che, per la responsabilità da cosa in custodia, è necessario che il danno si verifichi nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il custode abbia l'obbligo di vigilanza e controllo; non è esclusa la responsabilità per il solo fatto che il processo dannoso sia innescato da elementi esterni, se la cosa è obiettivamente suscettibile di arrecare danno.
Richiamato dalla ricorrente quale diversa sussunzione della fattispecie in responsabilità aquiliana per colpa omissiva; la Corte ha ritenuto non decisiva la qualificazione ai fini del caso concreto, dato l'accertamento positivo delle omissioni.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha precisato che tale regola opera quando il fatto resta ignoto, non quando il giudice di merito lo abbia già positivamente accertato.
Ritenuto correttamente applicato perché il danno era stato previamente accertato, almeno in via presuntiva, e quindi poteva essere liquidato equitativamente.
Indicato come norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato fissato in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza può essere redatta per relationem mediante rinvio a una decisione conforme, purché le ragioni della decisione siano comunque attribuibili al giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.
- La censura sul riparto dell'onere della prova è rilevante solo quando il fatto decisivo sia rimasto ignoto; se il giudice di merito ha accertato positivamente il fatto controverso, non vi è spazio per applicare la regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
- In tema di responsabilità da cosa in custodia, la riconducibilità del danno all'art. 2051 c.c. non è esclusa dal fatto che il processo dannoso sia stato innescato da fattori esterni, purché la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre danni e il custode abbia il dovere di vigilanza e controllo.
- Per contestare la liquidazione equitativa del danno non basta negare in astratto la prova rigorosa del pregiudizio: se il giudice ha ritenuto il danno dimostrato anche per presunzioni, la quantificazione ex art. 1226 c.c. è ammissibile.
- Quando il giudice di merito svolge già l'indagine controfattuale sull'idoneità delle misure omesse a evitare l'evento, la censura che l'accertamento non sia stato compiuto è infondata.
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