Cassazione Penale, Sentenza n. 07553/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (28/08/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (05/08/2025). Al ricorrente si contesta il concorso in tentata estorsione aggravata (artt. 56, 110, 112, 629, commi 1 e 2, 416-bis.1 c.p.) per avere, in concorso con altri, minacciato gli amministratori della G G Costruzioni S.r.l. per costringerli ad accettare una somma notevolmente inferiore al credito vantato nei confronti della Fenice S.p.a. La difesa deduceva: 1) carenza di gravi indizi perché l'accusa si fonderebbe su una chiamata in correità (dichiarazioni di Fulvio Cilisto) che sarebbe stata estrapolata e non adeguatamente riscontrata; a suo avviso i Chiera avrebbero tentato di sostituirsi agli autori dell'estorsione per trarne un vantaggio e non avrebbero avuto conoscenza piena dei fatti né legami provati con i nomi evocati (Barbaro); le dichiarazioni del Cilisto non sarebbero sottoposte al corretto vaglio ex art. 192 c.p.p.; 2) illegittimità delle esigenze cautelari per inattualità e mancanza di concretezza del pericolo di reiterazione, essendo i fatti risalenti al 2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il Tribunale del riesame ha svolto una completa valutazione degli elementi probatori, ha considerato la chiamata in correità di Cilisto intrinsecamente attendibile e correttamente corroborata da riscontri estrinseci (captazione ambientale del 30/06/2025 e contatti telefonici), e quindi idonea a fondare la gravità indiziaria. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto: il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. alla luce dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., dei collegamenti del ricorrente con ambienti vicini alla criminalità organizzata e della sua pregressa condanna; il tempo trascorso non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di eventuali provvedimenti sulla detenzione.
Norme richiamate
artt. 56, 110, 112, 629 commi 1 e 2, 416-bis.1
Norme sostanziali che descrivono il reato contestato (tentata estorsione) e la specifica aggravante connessa a collegamenti con criminalità organizzata (416-bis.1) usata per qualificare la gravità del fatto.
Regola sulla gravità indiziaria in materia di misure cautelari; la Corte ricorda che la verifica in cassazione è limitata al controllo della congruenza della motivazione e della mancanza di illogicità, non alla riqualificazione delle prove.
Richiede riscontri estrinseci individualizzanti alla chiamata in correità; la Corte ha ritenuto che tali riscontri (captazioni e contatti telefonici) fossero presenti e idonei.
Presunzione relativa di pericolosità che può essere invocata in presenza di particolari aggravanti; il Tribunale ha applicato tale presunzione vista l'aggravante 416-bis.1.
art. 274, comma 1, lett. c)
Consente di valutare il pericolo di reiterazione anche sulla base delle modalità della condotta contestata, anche se risalente nel tempo.
Norma richiamata in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; presente nel primo capoverso della decisione procedurale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente inammissibili o manifestamente infondate alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Disposizioni di attuazione c.p.p.
Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in libertà, per gli adempimenti conseguenti.
Legge
Richiamata per il riferimento normativo che collega la chiamata in correità (art. 192) alla valutazione degli indizi ai fini cautelari (art. 273).
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione la valutazione dei fatti e delle prove è limitata: la Corte verifica che la motivazione del giudice del riesame sia congrua e non manifestamente illogica, ma non procede a una nuova valutazione probatoria.
- Le dichiarazioni di un coindagato o di altro soggetto (chiamata in correità) possono costituire gravi indizi ai fini cautelari se risultano intrinsecamente attendibili e sono corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti (es. intercettazioni, contatti telefonici) ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- La presenza di aggravanti attinenti alla criminalità organizzata (art. 416-bis.1 c.p.) può far scattare la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p., rendendo più agevole la conferma di misure cautelari anche se i fatti sono avvenuti in tempi non recentissimi.
- Il decorso del tempo non esclude automaticamente l'esigenza cautelare: la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione possono essere desunte anche dalle modalità della condotta e dai collegamenti personali con ambienti criminali.
- La Corte di Cassazione non è competente a riconsiderare in toto le caratteristiche soggettive dell'indagato o a sostituirsi al giudice di merito nella scelta della misura: il sindacato è di legittimità e limitato a profili di motivazione e rispetto di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07507/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07510/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07511/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07516/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07520/2026 del 25/02/2026
- Sentenza penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07525/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →