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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19967/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla cessione, con rogito notarile del 29 dicembre 2016, di un ramo d'azienda sito in Catania e comprendente un immobile, arredi e attrezzature, nonché un valore di avviamento. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato dalle parti, rideterminando in aumento sia l'immobile sia l'avviamento e recuperando una maggiore imposta di registro. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto solo un parziale accoglimento, con rideterminazione dell'avviamento su un arco temporale di cinque anni; in appello la CTR ha accolto integralmente le ragioni dei contribuenti, ritenendo congruo il valore dichiarato, basato su una residuale durata della locazione dell'immobile di tre anni e su una perizia di parte, e ha ritenuto invece la stima dell'Ufficio fondata su parametri astratti e su medie nazionali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla valutazione di avviamento e immobile; 2) violazione degli artt. 51, comma 4, e 52 d.P.R. 131/1986, per avere il giudice d'appello usato come parametro principale la durata residua del contratto di locazione, senza considerare la complessiva operazione di cessione del ramo d'azienda e la volontà negoziale delle parti; 3) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 115 c.p.c., per avere disatteso la stima dell'Ufficio senza adeguata giustificazione a favore della stima dei contribuenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR, pur in forma sintetica, aveva espresso in modo intellegibile le ragioni della decisione: la congruità della stima dell'avviamento era collegata alla peculiarità dell'operazione e alla durata residua della locazione, che rendeva ragionevole un orizzonte temporale non oltre i tre anni dalla scadenza contrattuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito del valore dell'azienda/avviamento, attività riservata al giudice di merito se la motivazione è adeguata. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole ai contribuenti e ha condannato l'Agenzia soccombente al pagamento delle spese di lite; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La sentenza deve essere motivata in modo da consentire il controllo sulla ratio decidendi; la motivazione meramente apparente è causa di nullità solo se manca del minimo costituzionale.

  • art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in collegamento al dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, analogamente all'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza, invocato per la dedotta motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non la richiesta di nuova valutazione del fatto sotto veste di errore di diritto.

  • art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'avviamento, quale qualità dell'azienda trasferita, concorre alla base imponibile dell'imposta di registro e il suo valore è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivato.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato in tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro e di valutazione del bene/azienda trasferiti.

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la doglianza mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano con prenotazione a debito.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi in modo radicale o sia tale da impedire di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma chiara è sufficiente se consente il controllo logico-giuridico della decisione.
  • In materia di imposta di registro, il valore dell'avviamento trasferito con l'azienda è oggetto di apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia congrua.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o la sostituzione del criterio estimativo adottato dal giudice di merito con un criterio alternativo tra quelli possibili.
  • Quando l'avviamento è strettamente connesso alla redditività derivante dalla locazione di un immobile inserito nel ramo d'azienda, il giudice può valorizzare la durata residua del rapporto locatizio come elemento rilevante nella stima, purché motivi in modo comprensibile la scelta.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato soccombenti o le cui impugnazioni siano respinte, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRettificaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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