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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due persone avevano convenuto in giudizio un uomo chiedendo la restituzione di somme di denaro che assumevano essere state da lui ricevute in mutuo: una somma di euro 14.500 per l’acquisto di un’autovettura e una somma di euro 1.255,43 per prestazioni odontoiatriche. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della persona che aveva effettuato i pagamenti, mentre era stata respinta nei confronti dell’altro attore. In appello la decisione era stata confermata nel dispositivo, ma con diversa motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto provata, tramite presunzioni, l’esistenza dell’obbligo di restituzione in capo al convenuto. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 1813, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel valorizzare gli indizi e nel ritenerli gravi, precisi e concordanti, nonché nel ritenere provato il mutuo; con il secondo si deduceva violazione dell’art. 183 c.p.c., contestando la qualificazione come tardiva della diversa ricostruzione difensiva secondo cui i pagamenti avrebbero costituito adempimento di obbligazione altrui da parte di un terzo, e non mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la censura non denunciava un vero vizio di sussunzione dell’art. 2729 c.c., ma pretendeva una diversa valutazione di merito sulla idoneità degli indizi; la doglianza, così formulata, era infondata. Sul secondo ha ritenuto che la qualificazione dei fatti come adempimento di obbligazione altrui presupponesse l’allegazione di circostanze diverse dall’ordinario corso dei rapporti e integrasse quindi un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.; era dunque corretta la declaratoria di tardività della difesa svolta solo in appello. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come mutuo e alla conseguente pretesa restitutoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché incentrata su una rivalutazione degli indizi

  • art. 2727 c.c.

    richiamato implicitamente nella disciplina delle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    la falsa applicazione è censurabile solo come vizio di sussunzione, non quando si contesti soltanto l’apprezzamento di rilevanza degli indizi compiuto dal giudice di merito

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per affermare la tardività di allegazioni nuove oltre i termini di trattazione e deduzioni introdotte solo successivamente

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere in appello questioni fondate su fatti non tempestivamente allegati

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    le circostanze che giustificano una diversa causa delle dazioni di denaro devono essere allegate nel termine di decadenza della comparsa di risposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si deduce un errore di sussunzione: il giudice di merito ha ritenuto gravi, precisi e concordanti indizi che, però, non sono idonei a dimostrare il fatto principale, oppure ha escluso tali requisiti ma ha comunque tratto la prova del fatto; non è invece sufficiente contestare la sola valutazione di merito sulla rilevanza degli indizi.
  • Quando una parte intende superare la ricostruzione di un pagamento come mutuo sostenendo che si trattasse di adempimento di un’obbligazione altrui, deve allegare fatti ulteriori e diversi dal normale andamento dei rapporti, come uno spirito di liberalità o altra giustificazione specifica; tale allegazione integra un’eccezione di merito in senso stretto e soggiace alle preclusioni processuali.
  • Nell’azione di ripetizione o restituzione fondata su mutuo, la deduzione di una diversa causa solutoria delle dazioni non è una mera difesa di contestazione del fatto costitutivo, ma un fatto impeditivo della pretesa restitutoria che deve essere tempestivamente dedotto dalla parte interessata.
  • La prova per presunzioni richiede che gli elementi noti abbiano effettiva attinenza con il fatto da provare; il giudice può desumerne l’esistenza solo attraverso un ragionamento inferenziale coerente con l’id quod plerumque accidit e con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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