Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due persone avevano convenuto in giudizio un uomo chiedendo la restituzione di somme di denaro che assumevano essere state da lui ricevute in mutuo: una somma di euro 14.500 per l’acquisto di un’autovettura e una somma di euro 1.255,43 per prestazioni odontoiatriche. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della persona che aveva effettuato i pagamenti, mentre era stata respinta nei confronti dell’altro attore. In appello la decisione era stata confermata nel dispositivo, ma con diversa motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto provata, tramite presunzioni, l’esistenza dell’obbligo di restituzione in capo al convenuto. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 1813, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel valorizzare gli indizi e nel ritenerli gravi, precisi e concordanti, nonché nel ritenere provato il mutuo; con il secondo si deduceva violazione dell’art. 183 c.p.c., contestando la qualificazione come tardiva della diversa ricostruzione difensiva secondo cui i pagamenti avrebbero costituito adempimento di obbligazione altrui da parte di un terzo, e non mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la censura non denunciava un vero vizio di sussunzione dell’art. 2729 c.c., ma pretendeva una diversa valutazione di merito sulla idoneità degli indizi; la doglianza, così formulata, era infondata. Sul secondo ha ritenuto che la qualificazione dei fatti come adempimento di obbligazione altrui presupponesse l’allegazione di circostanze diverse dall’ordinario corso dei rapporti e integrasse quindi un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.; era dunque corretta la declaratoria di tardività della difesa svolta solo in appello. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come mutuo e alla conseguente pretesa restitutoria
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché incentrata su una rivalutazione degli indizi
richiamato implicitamente nella disciplina delle presunzioni semplici
la falsa applicazione è censurabile solo come vizio di sussunzione, non quando si contesti soltanto l’apprezzamento di rilevanza degli indizi compiuto dal giudice di merito
richiamato per affermare la tardività di allegazioni nuove oltre i termini di trattazione e deduzioni introdotte solo successivamente
richiamato per escludere in appello questioni fondate su fatti non tempestivamente allegati
le circostanze che giustificano una diversa causa delle dazioni di denaro devono essere allegate nel termine di decadenza della comparsa di risposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si deduce un errore di sussunzione: il giudice di merito ha ritenuto gravi, precisi e concordanti indizi che, però, non sono idonei a dimostrare il fatto principale, oppure ha escluso tali requisiti ma ha comunque tratto la prova del fatto; non è invece sufficiente contestare la sola valutazione di merito sulla rilevanza degli indizi.
- Quando una parte intende superare la ricostruzione di un pagamento come mutuo sostenendo che si trattasse di adempimento di un’obbligazione altrui, deve allegare fatti ulteriori e diversi dal normale andamento dei rapporti, come uno spirito di liberalità o altra giustificazione specifica; tale allegazione integra un’eccezione di merito in senso stretto e soggiace alle preclusioni processuali.
- Nell’azione di ripetizione o restituzione fondata su mutuo, la deduzione di una diversa causa solutoria delle dazioni non è una mera difesa di contestazione del fatto costitutivo, ma un fatto impeditivo della pretesa restitutoria che deve essere tempestivamente dedotto dalla parte interessata.
- La prova per presunzioni richiede che gli elementi noti abbiano effettiva attinenza con il fatto da provare; il giudice può desumerne l’esistenza solo attraverso un ragionamento inferenziale coerente con l’id quod plerumque accidit e con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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