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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47717/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e ragionevole dubbio sull'accertamento della presenza/assenza dell'imputato in casa il 26.12.2011 (mancati accertamenti sul citofono e sui familiari conviventi); 2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale riguardo alla sussistenza della recidiva reiterata ex art. 99 c.4 c.p., nonostante circostanze favorevoli (encomio alla Casa di Lavoro di Vasto; provvedimento del magistrato di sorveglianza del 5.10.2021) che avrebbero potuto escluderla; 3) errore di applicazione dell'art. 81 c.p. e motivazione congetturale circa la continuazione dei reati (assenza ininterrotta dal 26.12.2011 al 18.5.2012); 4) erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), con la tesi che il reato del 26.12.2011 si sarebbe estinto il 26.12.2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (li ha ritenuti meri doglianze di fatto o congetture non sindacabili in sede di legittimità). Ha accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte territoriale è carente in relazione alla ricorrenza della recidiva, avendo essa limitato la sua valutazione a richiamare i precedenti penali senza esaminare le specifiche censure difensive e senza valutare se il nuovo episodio sia concretamente significativo ai fini dell'aumento di pena per recidiva (tenendo conto natura e tempo dei precedenti e parametri dell'art.133 c.p.). Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla ritenuta della recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto e sugli eventuali effetti consequenziali. Il quarto motivo (prescrizione) è stato lasciato assorbito e non deciso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75 comma 2

    contestazione di inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione tra le 7:00 e le 23:00

    Norma che disciplina la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; applicata per individuare il reato contestato all'imputato

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

    Prevede il vizio di motivazione come motivazione insufficiente o illogica tra i motivi di ricorso: la Cassazione può sindacare la completezza e logicità della motivazione, ma non rivedere i fatti

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente il sindacato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; invocata per contestare applicazione errata di norme penali (es. recidiva, prescrizione, art.81)

  • cod. pen. art. 99 comma 4

    Disciplina la recidiva e l'aumento di pena: la Corte ha richiamato il principio che l'aumento per recidiva reiterata richiede valutazione della maggiore colpevolezza/pericolosità con riferimento a natura e tempo dei precedenti e ai parametri dell'art.133 c.p.

  • cod. pen. art. 81

    Principio della continuazione di reati: contestata la corretta applicazione in relazione all'ipotesi di assenza ininterrotta; la Cassazione ha ritenuto la contestazione congetturale e non provata

  • cod. pen. artt. 157 e 161

    Norme sulla prescrizione del reato: la difesa ha dedotto estinzione del reato del 26.12.2011 per prescrizione alla data del 26.12.2021; la questione è stata lasciata assorbita dal rinvio

  • cod. pen. art. 133

    Parametri per la determinazione della pena (rilevanza dei parametri ai fini della valutazione dell'aumento per recidiva e della maggiore colpevolezza/pericolosità)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono normalmente inammissibili se mirano solo a rimettere in discussione la valutazione del merito.
  • Quando la difesa solleva specifiche censure sulla sussistenza della recidiva, la Corte territoriale deve affrontare e motivare espressamente tali censure; non è sufficiente limitarsi a richiamare i precedenti penali dell'imputato.
  • L'aumento di pena per recidiva reiterata richiede una valutazione motivata che spieghi perché il nuovo episodio sia indice di maggiore colpevolezza o pericolosità, tenendo conto della natura e del tempo dei precedenti e dei parametri dell'art.133 c.p.
  • Le deduzioni basate su congetture (es. ipotesi di assenza ininterrotta non comprovata da elementi processuali) sono deboli in sede di legittimità e difficilmente accolte.
  • Questioni sulla prescrizione possono rimanere assorbite se la Corte decide di annullare e rinviare per vizio motivazionale su altro punto; in tal caso il giudice di rinvio può affrontare nuovamente anche la questione della prescrizione.

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