Cassazione Penale, Sentenza n. 11218/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurimi motivi. In sintesi: (a) censure sul raggiungimento della soglia di punibilità per i reati tributari contestati (d.lgs. 74/2000), con doglianze sulla quantificazione dell'imposta evasa e sulla necessità di tener conto dei costi in nero o degli sconti praticati nella monetizzazione dei buoni pasto; (b) contestazione della qualificazione giuridica delle condotte (art. 3 vs art. 4 d.lgs. 74/2000, o riqualificazione in reati fallimentari diversi o in bancarotta preferenziale/ricorso abusivo al credito); (c) critiche alla motivazione di merito circa il dolo specifico e la responsabilità di singoli (es. ruolo di amministratore di fatto, apporto causale e temporizzazione delle condotte); (d) questioni processuali: presunta violazione del diritto di difesa per motivazione contraddittoria o refusi, richiesta di acquisizione di consulenza di parte, eccezione di prescrizione sopravvenuta e doglianze sul rigetto/inesatto trattamento della richiesta di giudizio abbreviato e della relativa riduzione di pena; (e) per alcuni, richiesta di annullamento o diversa pronuncia sul piano delle statuizioni civili e delle misure ablative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lucio Loffredo, Giuliano Ernesto Della Bella e Renato Conti e ha rigettato (infondato) il ricorso di Antonio Stabile. In particolare: i ricorsi di Loffredo, Della Bella e Conti sono stati ritenuti carenti di specificità nei motivi (o non confrontatisi adeguatamente con la motivazione di merito) e quindi inammissibili; il ricorso di Stabile è stato esaminato e respinto nel merito: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti (anche quale reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 per l'uso di "altri mezzi fraudolenti" — il sistema di monetizzazione dei buoni pasto), nonché la valutazione probatoria e la determinazione delle soglie IVA e delle conclusioni di merito. È stata rigettata la maggior parte delle eccezioni difensive (tra cui quelle sulla illegittimità del d.P.C.M. e sulla rilevanza dei costi in nero ai fini IVA). Sono state anche confermate valutazioni sulla responsabilità fallimentare e sulle aggravanti/attenuanti come rideterminate in appello. In relazione alle spese, la Corte ha condannato: Stabile al pagamento delle spese processuali; Loffredo, Della Bella e Conti al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Loffredo alla rifusione di spese di rappresentanza e difesa agli atti.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000 (Testo unico reati tributari)
La Corte ha applicato gli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici o altri mezzi fraudolenti), 4 (dichiarazione infedele), 8 (fatture per operazioni inesistenti) e 10 (occultamento o distruzione di scritture) distinguendo tra l'ipotesi "avvalendosi di documenti falsi" e quella "avvalendosi di altri mezzi fraudolenti"; ha ritenuto che la monetizzazione in nero dei buoni pasto configurasse un "mezzo fraudolento" ai sensi dell'art. 3 quando è idoneo a ostacolare l'accertamento fiscale
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) articoli 216, 219, 223
Le norme sulla bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose) sono state interpretate tenendo conto della giurisprudenza sul dolo specifico e sulla rilevanza del comportamento distrattivo o di occultamento della contabilità rispetto al dissesto; la Corte ha ricordato che il giudice penale non sindaca la dichiarazione di fallimento ma valuta le condotte riconducibili ai reati fallimentari
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (I.V.A.)
Per la determinazione dell'IVA evasa la Corte ha ribadito che i costi non documentati non possono in generale essere considerati ai fini della quantificazione dell'IVA, essendo l'IVA un sistema chiuso che richiede tracciabilità delle fatture; ciò distingue la valutazione dei costi ai fini delle imposte dirette rispetto all'IVA
D.P.C.M. 18 novembre 2005 (regolamentazione buoni pasto)
La Corte ha ritenuto che la disciplina normativa e regolamentare delimiti l'ambito di utilizzo dei buoni pasto e che non sia stata invocata legittimamente una circolazione libera dei buoni che giustifichi le intermediazioni poste in essere: la normativa è stata valorizzata per escludere che la monetizzazione intermedia produca automaticamente effetti tributari leciti
Art. 14-vicies ter, L. 168/2005 (disposizioni sui servizi sostitutivi di mensa)
Interpretata come norma primaria che definisce i soggetti legittimati all'utilizzo dei buoni pasto (emsittente, esercenti convenzionati, lavoratori/datori), e quindi non consentente la circolazione intermedia dei buoni come quella contestata
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591 (requisiti dell'atto di appello)
La Corte ha applicato le norme sul requisito di specificità dei motivi d'appello per dichiarare inammissibili gli appelli che non contestavano con la necessaria specificità le deduzioni sulla soglia di punibilità e altri profili; rilievo sull'inosservanza degli obblighi di specificazione del gravame
Codice di procedura penale, art. 606 (casi di ricorso per cassazione) e art. 616 (spese processuali)
Le censure consentite in cassazione sono state richiamate e la Corte ha applicato l'art. 616 per condanne alle spese e alla Cassa delle ammende nei casi di ricorsi manifestamente inammissibili
Massime di principio
- Per essere ammesso in appello è necessario che l'atto contenga motivi specifici e articolati: censure generiche o non puntuali possono portare all'inammissibilità del gravame e precludere il sindacato in Cassazione
- In reati tributari collegati all'IVA la quantificazione dell'imposta evasa richiede tracciabilità documentale: costi non fatturati o non documentati difficilmente possono essere valorizzati per ridurre l'IVA contestata, mentre possono avere rilievo per imposte dirette se provati nel processo
- La monetizzazione in nero di buoni pasto o sistemi analoghi può integrare gli "altri mezzi fraudolenti" ex art. 3 d.lgs. 74/2000 quando siano idonei ad ostacolare l'accertamento fiscale, quindi la tecnica fraudolenta concretamente utilizzata può giustificare la qualificazione per dichiarazione fraudolenta
- La responsabilità dell'amministratore (di diritto o di fatto) può essere desunta dal complesso dei rapporti e delle modalità operative: la mera carica formale non esclude la responsabilità se esistono elementi che evidenziano la consapevolezza e il ruolo effettivo nella gestione illecita
- Il giudice penale non sindaca la validità formale della dichiarazione di fallimento come fatto storico ma può valutare le condotte poste in essere e la loro connessione al dissesto per l'integrazione dei reati fallimentari
- Questioni procedurali (es. richieste di giudizio abbreviato, integrazioni probatorie o acquisizione di consulenze di parte) vanno tempestivamente e specificamente reiterate se si vuole recuperare eventuali benefici processuali o sanzionatori; il mancato rispetto delle regole procedurali può precludere rimedi successivi
- Le questioni di legittimità costituzionale o di illegittimità di atti amministrativi richiedono un diverso rimedio (eccezione di costituzionalità o impugnativa specifica) e non sempre sono idonee, se genericamente prospettate, a fondare un ricorso per cassazione
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