Cassazione Civile, Ordinanza n. 09632/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi, con conseguente maggiore IRPEF, IVA e contributi previdenziali relativi all'anno d'imposta 2012. L'accertamento era stato fondato su incongruenze negli studi di settore e, soprattutto, su una verifica di magazzino eseguita nel 2014, nel corso della quale i verificatori avevano rilevato differenze inventariali e valorizzato le giacenze. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittimo il metodo dell'Ufficio, perché la discordanza di magazzino era stata accertata nel 2014 e non poteva essere imputata al 2012, anno per il quale non sarebbero emersi elementi certi di vendita in evasione. L'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 1 e 4, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che le differenze quantitative di magazzino possono rilevare anche per periodi d'imposta precedenti, purché oggetto di controllo, e che il periodo d'imposta rilevante ai fini della presunzione non coincide necessariamente con l'anno dell'accesso. Ha inoltre richiamato la circostanza che la contribuente aveva sottoscritto il processo verbale di constatazione, dichiarando di accettare le risultanze delle operazioni di ricostruzione del magazzino.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR ha erroneamente sovrapposto il periodo d'imposta oggetto di controllo con l'anno in cui è avvenuto l'accesso, mentre l'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 consente di far operare la presunzione di cessione o acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, anche se antecedente all'anno di verifica, purché le differenze quantitative emergano con riferimento a tale annualità. Ha inoltre valorizzato la natura relativa della presunzione e la sottoscrizione del PVC da parte della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Stabilisce la presunzione di cessione per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le operazioni, salvo prova contraria del contribuente.
art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino ... e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.
Le differenze di magazzino rilevano come presunzione relativa per il periodo d'imposta oggetto del controllo; tale periodo può essere anche precedente all'anno dell'accesso, se oggetto della verifica, e la presunzione opera al momento dell'inizio della verifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale fonte delle scritture ausiliarie di magazzino utilizzate nel raffronto probatorio.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53
È richiamato nel testo come disciplina sostituita dal d.P.R. n. 441 del 1997 in materia di presunzioni di cessione e acquisto.
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale fondato su differenze inventariali di magazzino, la presunzione di cessione o di acquisto opera con riferimento al periodo d'imposta oggetto del controllo, anche se diverso e anteriore rispetto all'anno in cui è stato eseguito l'accesso o la verifica.
- L'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 configura una presunzione relativa: il contribuente può superarla con prova contraria idonea, ma in mancanza di tale prova le differenze quantitative possono legittimare il recupero a tassazione.
- Nel valutare la legittimità dell'accertamento, il giudice non può confondere il momento dell'accesso ispettivo con il periodo d'imposta cui si riferiscono le differenze di magazzino accertate.
- La sottoscrizione del processo verbale di constatazione con accettazione delle risultanze può assumere rilievo quale elemento corroborante della ricostruzione operata dai verificatori.
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