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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10944/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione con cui il proprietario di un fondo asseritamente intercluso chiedeva dapprima l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio già gravante sul fondo confinante, e in subordine la costituzione di una servitù coattiva per raggiungere la via pubblica. I convenuti contestavano l'esistenza della servitù dedotta e sostenevano che vi fossero altre possibili vie di accesso più comode, attraverso terreni di terzi. Il tribunale, dopo la chiamata degli eredi di una delle originarie parti, aveva costituito una servitù coattiva anche carrabile a carico del fondo dei convenuti. La corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dei convenuti, ha invece riformato la decisione e ha costituito la servitù coattiva a carico del fondo degli odierni ricorrenti. In cassazione questi ultimi deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: la corte territoriale avrebbe errato nel non rinnovare la consulenza tecnica e nel non considerare che entrambi i possibili percorsi di accesso attraversavano aree esterne di pertinenza del fabbricato, asseritamente sottratte all'uso per effetto dell'art. 1051, comma 4, c.c. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1051 c.c., sostenendo che, essendo entrambi i tracciati interessati per un tratto da aree precluse, si sarebbe dovuto scegliere il percorso più breve e meno dannoso, evitando di tagliare in due una particella fondiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il fatto dedotto come omesso era in realtà stato esaminato dalla corte d'appello, che aveva semplicemente tratto conclusioni diverse; la censura si risolveva dunque in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: da un lato ha ribadito che l'art. 1051, comma 4, c.c. opera solo quando il fondo intercluso possa essere collegato alla via pubblica scegliendo tra più fondi, almeno uno dei quali non costituito da case o pertinenze; dall'altro ha affermato che il bilanciamento tra le contrapposte esigenze, compresa l'incidenza sulla vita privata dei proprietari del fondo asservito, è riservato al giudice di merito e che non è consentito in cassazione contestare la mera valutazione delle prove o il prudente apprezzamento del materiale istruttorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale tardiva dei controricorrenti è inammissibile fuori dalle tassative ipotesi previste dalla norma.

  • art. 1051 c.c.

    l'esenzione per case, cortili, giardini e aie attinenti opera solo se il proprietario del fondo intercluso può scegliere tra più fondi, almeno uno dei quali non costituito da case o pertinenze; il bilanciamento degli interessi resta riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    non è configurabile violazione della norma quando si contesta solo la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto o abbia usato prove fuori dai poteri officiosi.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e non su una diversa ponderazione del materiale probatorio prodotto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la doglianza sulla cattiva valutazione del prudente apprezzamento della prova è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora sindacabile in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o risulta inconsistente.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il richiamo è operato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato nel contesto del filtro di inammissibilità fondato su ragioni di merito già coerenti con l'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto sia stato effettivamente preso in considerazione dal giudice di merito, anche se con esito valutativo diverso da quello auspicato dalla parte.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione per case, cortili, giardini e aie attinenti opera solo se esiste una concreta alternativa tra più fondi e almeno uno di essi non è costituito da tali aree; se l'esenzione renderebbe impossibile eliminare l'interclusione, il giudice deve procedere al bilanciamento degli interessi.
  • Quando vi siano più soluzioni di tracciato per la servitù coattiva, la scelta del percorso più idoneo, più breve o meno pregiudizievole per il fondo servente rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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