Cassazione Civile, Ordinanza n. 07488/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dallo Stato per ottenere il rilascio di un immobile in Firenze e il pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dal 1974 al 1997. La società convenuta, costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale di essere dichiarata proprietaria per usucapione; in subordine, aveva chiesto che l'importo dovuto fosse determinato secondo criteri legati alla disciplina delle locazioni di immobili statali e che le fossero rimborsate le spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ammodernamento, con compensazione tra i reciproci crediti. In primo grado il Tribunale aveva ordinato il rilascio, rigettato l'usucapione e, dopo CTU, aveva liquidato sia l'indennità di occupazione sia il valore delle opere eseguite, con compensazione parziale. In appello il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione sul punto dei lavori, con esclusione del credito della società per ristrutturazioni/manutenzioni e condanna al pagamento integrale dell'indennità di occupazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sulla valutazione della CTU, sostenendo che i lavori edilizi erano fatti non contestati e che il giudice aveva erroneamente negato valore ricognitivo/confessorio alle dichiarazioni dell'Amministrazione; 2) violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. per tardività/inammissibilità delle contestazioni del Ministero, invocando il principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 11 d.m. 140/2012 sulla liquidazione delle spese, perché in appello la controparte non avrebbe svolto attività difensiva nella fase decisoria, sicché non avrebbe dovuto essere liquidato alcun compenso per tale fase. Il Ministero e l'Agenzia del Demanio, nel controricorso, hanno proposto anche ricorso incidentale, censurando la sentenza d'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come domanda nuova il motivo di appello con cui l'Amministrazione sosteneva che, cessato il rapporto di locazione nel 1955, l'indennità dovesse essere calcolata non secondo i criteri richiamati in primo grado ma secondo la disciplina sopravvenuta del d.m. 2 marzo 1998 n. 258; secondo i ricorrenti incidentali non si trattava di nuova domanda, ma di corretta applicazione iura novit curia di un diverso criterio di quantificazione già ricompreso nella causa petendi originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha rigettato anche il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi della società, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti e delle risultanze documentali/CTU, e ha giudicato infondato il terzo motivo sulle spese, rilevando che la fase decisoria comprende anche la precisazione delle conclusioni, attività effettivamente svolta. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello: l'invocazione, solo in appello, della disciplina del d.m. 2 marzo 1998 n. 258 costituiva modifica della pretesa originaria e non mera applicazione del principio iura novit curia, poiché in primo grado l'Amministrazione aveva chiesto il calcolo dell'indennità secondo criteri diversi, richiamando espressamente la L. n. 392/1978. Le spese di legittimità sono state compensate; è stato inoltre disposto l'onere per la ricorrente principale del versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre l'Amministrazione è stata esonerata da tale raddoppio in quanto amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
L'onere della prova non risultava violato, poiché le doglianze si risolvevano in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
Il principio di non contestazione non poteva essere utilizzato per trasformare inammissibilmente la censura in una rivalutazione del fatto; la ricorrente lo invocava per sostenere un fatto storico che la Corte d'appello aveva escluso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività delle contestazioni, ma la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente una critica di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere preclusioni processuali, senza che ciò bastasse a rendere ammissibile la censura.
Le spese di lite sono state liquidate dal giudice di merito senza violazione del criterio, trattandosi di attività rientrante nella fase decisoria.
La Corte ha condiviso la qualificazione come nuova domanda del diverso criterio di calcolo dell'indennità prospettato solo in appello.
art. 11, commi secondo e sesto, d.m. 20 luglio 2012 n. 140
La fase decisoria comprende, tra l'altro, la precisazione delle conclusioni, le memorie e la discussione orale; quindi non richiede necessariamente conclusionali o repliche scritte per essere remunerata.
Utilizzato dalla Corte d'appello per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
Indicato come integrazione del D.M. 55/2014 nella liquidazione delle spese.
d.p.r. 115/2012, art. 13, comma 1 quater
Ricorrevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
d.p.r. 115/2012, art. 13, comma 1 bis
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Nel giudizio di merito era stata invocata come criterio di calcolo dell'indennità; la Corte rileva che tale scelta era stata già consapevolmente assunta in primo grado.
d.m. 2 marzo 1998 n. 258, art. 8
La sua invocazione in appello come criterio alternativo per il calcolo dell'indennità è stata ritenuta tardiva e quindi non mera applicazione iura novit curia.
Massime di principio
- Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, tendono a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU sono inammissibili in cassazione, perché sollecitano un terzo grado di merito.
- Il principio di non contestazione non consente di superare la ricostruzione fattuale del giudice di merito quando il ricorrente contesti, in sostanza, l'accertamento della prova e il valore attribuito agli atti e alle dichiarazioni di parte.
- La consulenza tecnica d'ufficio non assume automaticamente valore decisivo o confessorio dei fatti allegati dalle parti; la sua utilizzabilità dipende dal quadro probatorio complessivo e dalla corretta distribuzione dell'onere della prova.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la fase decisoria comprende anche la precisazione delle conclusioni e non richiede necessariamente il deposito di memorie conclusionali o di replica perché possa essere remunerata.
- Non integra esercizio del potere di iura novit curia la proposizione in appello di un diverso criterio di quantificazione del petitum che presupponga una modifica della pretesa originaria già delineata in primo grado; tale mutamento può essere precluso dall'art. 345 c.p.c.
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