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Parere

Parere n. 1766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Rasel Gazi contro il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Milano, avverso nr. p-mi/l/n/2020/115592 Prefettura di Milano del 21.01.2022 avente ad oggetto rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;

Giustizia amministrativa202400399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso il provvedimento della Prefettura di Milano del 21 gennaio 2022 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata dal datore di lavoro il 30 giugno 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Ha dedotto che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non gli sarebbe stato notificato, che la documentazione richiesta dalla Prefettura con comunicazione del 7 ottobre 2021 era stata trasmessa via PEC il 4 novembre 2021 e che il provvedimento sarebbe quindi viziato da violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del soccorso istruttorio. Ha inoltre contestato che fosse stata richiesta la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro relativa al 2019. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per alternatività, sostenendo che il ricorrente aveva già proposto ricorso al TAR Lombardia il 25 marzo 2022 contro il medesimo atto e che il ricorso straordinario era stato notificato il 25 maggio 2022. In subordine, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, affermando che non era stata provata la permanenza in Italia del lavoratore dall’8 marzo 2020 e che l’esito non sarebbe comunque mutato anche nell’ipotesi di omessa comunicazione ex art. 10-bis. La Sezione deve preliminarmente accertare se il ricorso al TAR risulti effettivamente depositato e quale sia lo stato del relativo procedimento, prima di decidere sulle questioni di rito e di merito.

Il parere

La Sezione non ha deciso né l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di alternatività né i motivi di merito. Ha ritenuto indispensabile acquisire dalla Prefettura di Milano una relazione documentata che accerti se il ricorso al TAR Lombardia presente agli atti sia stato effettivamente depositato presso la Segreteria del TAR e quale sia lo stato del relativo procedimento. La Prefettura deve trasmettere la relazione al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione del parere e, contestualmente, alla difesa del ricorrente, che potrà formulare osservazioni nei successivi 15 giorni. Il Ministero dovrà poi inviare alla Sezione una relazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della relazione prefettizia e delle eventuali osservazioni, previa trasmissione alla parte ricorrente e concessione di un termine non minore di 15 giorni per ulteriori deduzioni. In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere fissato per la decisione sulla base degli atti disponibili. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo semestre del 2026.

Osservazioni

Deposito e stato del ricorso al TAR Lombardia

La Prefettura di Milano deve accertare e documentare se il ricorso al TAR Lombardia, indicato dalle amministrazioni come proposto il 25 marzo 2022 contro il medesimo provvedimento, sia stato effettivamente depositato presso la Segreteria del TAR e quale sia lo stato attuale del procedimento. L’accertamento è necessario per decidere sull’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività.

Sequenza e termini degli incombenti istruttori

La Prefettura deve inviare la relazione istruttoria documentata al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, trasmettendone contestualmente copia alla difesa del ricorrente, che dispone dei successivi 15 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero deve trasmettere alla Sezione una relazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della relazione prefettizia e delle eventuali deduzioni, previa comunicazione alla parte ricorrente e assegnazione di un termine non minore di 15 giorni per ulteriori osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Tale circostanza determinava, in tesi, l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971.

    La Sezione non interpreta né applica definitivamente la regola di alternatività: dispone un accertamento istruttorio sul deposito e sullo stato del ricorso al TAR, riservando ogni decisione in rito.

  • art. 9, quarto comma, d.P.R. 1199/1971

    Vi era in atti altresì una seconda relazione, redatta dalla Prefettura di Milano in data 14 luglio 2022 ai sensi dell’art. 9, quarto comma, del D.P.R. n. 1199/1971, anch’essa trasmessa al Ministro dell’Interno.

    La disposizione è richiamata per identificare la relazione prefettizia già acquisita; il parere non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Il provvedimento della Prefettura – UTG di Milano n. P-MI/L/N/2020/115592, emesso il 21 gennaio 2022 e notificato il 31 gennaio 2022, con il quale veniva rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro sig. Wladimiro Babbo il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020) in favore del ricorrente.

    La norma identifica la base legislativa della domanda di emersione oggetto del procedimento; la Sezione non decide nel merito la sussistenza dei relativi requisiti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Sezione, riservata ogni decisione in rito e nel merito, ritiene indispensabile ai fini della decisione chiedere alla Prefettura di Milano analitici chiarimenti sulla vicenda per cui è causa.

    La disposizione è al centro delle allegazioni contrapposte circa la comunicazione dei motivi ostativi, ma il parere interlocutorio non accerta se il preavviso sia stato notificato né decide gli effetti dell’eventuale omissione.

Ricorso straordinario contro il rigetto di una domanda di emersione

Il parere interlocutorio della Sezione I riguarda il ricorso straordinario di un cittadino del Bangladesh contro il rigetto, da parte della Prefettura di Milano, della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro il 30 giugno 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. La Sezione non decide ancora né l’eccezione di inammissibilità né i motivi di merito e dispone un’integrazione istruttoria.

Vicenda e motivi di ricorso

La Prefettura aveva invitato gli interessati, con comunicazione del 7 ottobre 2021, a produrre documenti per completare l’istruttoria, tra cui la copia del passaporto, la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro relativa al 2019 e la prova della presenza del lavoratore in Italia prima dell’8 marzo 2020. Il ricorrente afferma di avere trasmesso la documentazione il 4 novembre 2021 e contesta di avere mai ricevuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Deduce violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del soccorso istruttorio; lamenta inoltre che la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro non sarebbe stata richiesta nella comunicazione ricevuta. Dopo il rigetto, notificato il 31 gennaio 2022, il ricorrente ha anche trasmesso alla Prefettura, il 2 febbraio 2022, un’istanza di revoca in autotutela corredata da ulteriore documentazione. Ha chiesto la sospensione cautelare e l’annullamento del provvedimento.

Eccezione di alternatività e difese dell’Amministrazione

Il Ministero e la Prefettura sostengono che il ricorrente avrebbe già impugnato il medesimo provvedimento davanti al TAR Lombardia con ricorso del 25 marzo 2022, prima di notificare il ricorso straordinario il 25 maggio 2022. Ne deducono l’inammissibilità ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. In subordine, affermano che il ricorso è infondato, poiché non sarebbe stata fornita prova che il lavoratore non avesse lasciato l’Italia dall’8 marzo 2020; secondo la Prefettura, l’esito non sarebbe mutato neppure se la comunicazione ex art. 10-bis fosse stata omessa. Il ricorrente ha chiesto un termine per controdedurre, ma non ha poi depositato deduzioni.

Ragioni della decisione interlocutoria

La Sezione ritiene necessario chiarire se il ricorso al TAR Lombardia indicato nelle relazioni amministrative sia stato effettivamente depositato presso la Segreteria del giudice e quale sia lo stato del procedimento. Riserva espressamente ogni decisione sia sull’eccezione di rito sia sul merito: il parere non accerta la notificazione del preavviso, la completezza della documentazione o la sussistenza dei requisiti per l’emersione.

Incombenti e seguito del procedimento

La Prefettura deve inviare al Ministero dell’Interno una relazione istruttoria documentata entro 30 giorni dalla comunicazione del parere e trasmetterne contestualmente copia alla difesa del ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 15 giorni. Entro i 15 giorni dal ricevimento della relazione prefettizia e delle eventuali deduzioni, il Ministero deve trasmettere alla Sezione una relazione integrativa, previa comunicazione alla parte ricorrente e assegnazione di almeno 15 giorni per eventuali ulteriori osservazioni. Se gli incombenti non saranno eseguiti senza giustificazione, l’affare potrà essere fissato per la decisione sulla base degli atti già disponibili. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo semestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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