Parere n. 1776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Comune di San Giorgio a Cremano, avverso ordine di rilascio prot. n.g. 56558/2016 del 30 dicembre 2016, ordinanza di acquisizione n. 337 in data 2 agosto 1982 e ordinanza di demolizione n. 98 in data 19 settembre 1979;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso contro l’ordine di rilascio prot. n. G 56558/2016 del 30 dicembre 2016, l’ordinanza di acquisizione n. 337 del 2 agosto 1982 e l’ordinanza di demolizione n. 98 del 19 settembre 1979, relative a un immobile abusivo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, che affermava di essere comproprietario e possessore dell’immobile in forza della successione apertasi nel 1979, contestava gli atti comunali perché l’ordine di demolizione e l’ordinanza di acquisizione erano stati notificati soltanto al fratello. Deduceva inoltre che il Comune avesse agito senza considerare la sua istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 724/1984, il cui fascicolo era stato dichiarato smarrito, e in violazione della sospensione dell’attività sanzionatoria connessa alla presentazione dell’istanza. Chiedeva l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e ha dichiarato assorbita l’istanza cautelare. Quanto alla notificazione, ha ritenuto valido ed efficace l’ordine di demolizione notificato anche a uno solo dei comproprietari; nel caso concreto, inoltre, il ricorrente all’epoca era soltanto chiamato all’eredità, non proprietario, poiché né l’apertura della successione né la denuncia di successione gli avevano attribuito la qualità di erede. Il fratello destinatario degli atti era quindi tenuto ad attivarsi anche nei confronti degli altri chiamati. Quanto al condono, l’acquisizione del bene al patrimonio comunale aveva reso il Comune unico proprietario prima dell’istanza presentata dal ricorrente dopo il 1984; quest’ultimo era quindi privo di legittimazione a presentarla e l’amministrazione non era tenuta a sospendere l’attività sanzionatoria. Il parere si discosta dalla relazione ministeriale, che aveva proposto l’accoglimento del ricorso e della sospensiva.
Osservazioni
Primo motivo - Notificazione dell’ordine di demolizione e acquisizione
Il motivo è respinto. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’ordine di demolizione è valido ed efficace se notificato anche a uno solo dei comproprietari, sul quale grava l’onere di attivarsi anche nei confronti degli altri. Inoltre, in base agli atti, il ricorrente all’epoca era un mero chiamato all’eredità e non proprietario; il fratello destinatario della notificazione era comunque tenuto ad adoperarsi anche nei confronti degli altri chiamati.
Secondo motivo - Istanza di condono e sospensione dell’attività sanzionatoria
Il motivo è respinto. La valida acquisizione del bene nel 1982 aveva trasferito la proprietà al Comune; l’istanza di condono presentata successivamente dal ricorrente, ormai privo della qualità di proprietario e di legittimazione, non imponeva all’amministrazione di sospendere l’attività sanzionatoria. La doglianza relativa allo smarrimento del fascicolo non modifica tale conclusione.
Istanza cautelare
L’istanza sospensiva è dichiarata assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Con la conseguenza che saranno validi ed efficaci tutti quegli atti [di acquisizione e di rilascio] che siano conseguenza della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, da parte del proprietario del bene al quale la stessa è stata notificata.
Il parere applica la disciplina dell’ordine di demolizione e delle conseguenze dell’inottemperanza nel senso che la notificazione a uno dei comproprietari è sufficiente a fondare l’efficacia degli atti successivi di acquisizione e rilascio.
art. 15 l. 10/1977
l’ordinanza di acquisizione n.337 in data 02.08.1982, emessa ai sensi della L. n.10/77 a carico del sig. -OMISSIS-
La fonte è menzionata per identificare la base dell’ordinanza di acquisizione, ma il parere non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
artt. 13 e 38 l. 47/1985
In ragione della validità dell’ordinanza di demolizione e della conseguente validità dell’ordinanza di acquisizione, l’istanza di condono avanzata dal ricorrente successivamente al 1984 non era in alcun modo accoglibile in ragione del fatto che, a seguito dell’avvenuta dell’ordinanza di acquisizione del 2 settembre 1982, il Comune resistente è divenuto l’unico proprietario dell’immobile oggetto di detta ordinanza.
Le disposizioni sono richiamate tra quelle invocate sul condono; il parere respinge la relativa censura perché, dopo l’acquisizione, il ricorrente non era più proprietario né legittimato a presentare un’istanza idonea a imporre la sospensione dell’attività comunale.
art. 39 l. 724/1984
La p.a. non aveva, invero, alcun obbligo di sospensione della propria attività, posto che l’istanza di condono è stata chiaramente avanzata da soggetto (il ricorrente) ormai privo di qualsivoglia legittimazione in merito (non essendone più il proprietario, per l’intervenuta acquisizione del bene al patrimonio del comune resistente).
La presentazione dell’istanza di condono non comporta la sospensione dell’attività sanzionatoria quando proviene da un soggetto privo di legittimazione, perché il bene è già stato acquisito al patrimonio comunale.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un immobile in comproprietà può essere validamente notificato a uno solo dei comproprietari; il destinatario deve attivarsi anche nei confronti degli altri comproprietari, e la mancata ottemperanza può fondare i conseguenti atti di acquisizione e rilascio.
- La mera apertura della successione e la presentazione della denuncia di successione non attribuiscono, da sole, la qualità di erede e la proprietà dei beni ereditari al chiamato all’eredità.
- L’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale prima della presentazione dell’istanza di condono fa venir meno, in capo al precedente titolare o al chiamato all’eredità non divenuto proprietario, la legittimazione a presentare l’istanza; in tale situazione l’istanza non obbliga l’amministrazione a sospendere l’attività sanzionatoria.
Ordine di demolizione, acquisizione e rilascio di immobile abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il Comune di San Giorgio a Cremano, avente a oggetto un ordine di rilascio del 30 dicembre 2016 e i precedenti provvedimenti di demolizione del 19 settembre 1979 e di acquisizione del 2 agosto 1982. Il ricorrente chiedeva anche la sospensione degli atti.
Fatti e motivi di ricorso
Il ricorrente sosteneva di essere comproprietario e possessore dell’immobile insieme ai fratelli in forza della successione apertasi nel 1979. Deduceva che l’ordinanza di demolizione e quella di acquisizione erano state notificate soltanto al fratello, che non vi aveva ottemperato. Riferiva inoltre di aver presentato un’istanza di condono ai sensi della l. n. 724/1984, il cui fascicolo il Comune aveva dichiarato smarrito, e contestava che l’amministrazione avesse proseguito l’attività sanzionatoria senza rispettare la sospensione che, a suo avviso, conseguiva alla domanda di condono.
La relazione ministeriale aveva proposto l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, valorizzando l’omessa notificazione dell’ordine di demolizione al ricorrente. Il Comune, benché sollecitato, non aveva depositato controdeduzioni.
Notificazione dell’ordine di demolizione
La Sezione respinge il primo motivo richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai fini dell’efficacia e della legittimità dell’ordine di demolizione, è sufficiente la notificazione a uno solo dei comproprietari. Il destinatario deve adoperarsi anche nei confronti degli altri comproprietari; sono quindi validi gli atti di acquisizione e rilascio conseguenti alla mancata ottemperanza.
Il Collegio rileva inoltre che la documentazione non dimostrava che il ricorrente fosse proprietario all’epoca dell’adozione degli atti. La successione si era aperta nel 1979, ma né la sua apertura né la denuncia di successione attribuiscono al chiamato la qualità di erede e la proprietà dei beni. Il principio sulla notificazione a uno solo dei comproprietari viene applicato in via analogica: il fratello destinatario degli atti era uno dei chiamati all’eredità ed era tenuto ad attivarsi anche nei confronti degli altri.
Istanza di condono e acquisizione al patrimonio comunale
È respinto anche il secondo motivo. La Sezione considera valida l’ordinanza di demolizione e la conseguente acquisizione del 1982, a seguito della quale il Comune era divenuto unico proprietario dell’immobile. Poiché l’istanza di condono era stata presentata dal ricorrente successivamente al 1984, quando egli non era più legittimato rispetto al bene, la sua presentazione non imponeva al Comune di sospendere l’attività sanzionatoria. La deduzione relativa allo smarrimento del fascicolo non conduce quindi all’annullamento degli atti impugnati.
Esito
Il Consiglio di Stato esprime parere per il rigetto del ricorso e dichiara assorbita l’istanza cautelare.
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