Parere n. 1765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- titolare della ditta -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-e nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di -OMISSIS- avverso il provvedimento n. prot. 0049648 del -OMISSIS-, concernente informazione interdittiva antimafia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’informazione interdittiva antimafia prefettizia e la conseguente comunicazione camerale di avvio del procedimento per il divieto di esercizio dell’attività impiantistica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il titolare dell’impresa individuale ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia prefettizia e la conseguente comunicazione della Camera di Commercio che avviava il procedimento diretto a vietare l’attività impiantistica. Nel merito, il ricorrente contestava che le vicende personali risalenti e le frequentazioni richiamate dall’amministrazione fossero idonee a dimostrare collegamenti attuali o condizionamenti mafiosi dell’impresa, descritta come micro-impresa artigiana familiare. Il Ministero dell’Interno ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso: la notifica alla Prefettura sarebbe avvenuta il 19 gennaio 2026, oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell’interdittiva. Il Consiglio di Stato ha esaminato esclusivamente tale questione preliminare.
Il parere
Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 1199/1971. Assunta la data di notificazione dell’interdittiva indicata nella relazione ministeriale e confermata dalla documentazione, la Sezione ha computato i 120 giorni escludendo il giorno iniziale e individuando la scadenza al centoventesimo giorno. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla Prefettura entro tale scadenza, mentre la documentazione attesta che la notifica è avvenuta il 19 gennaio 2026, a termine già scaduto. La natura perentoria del termine comporta l’irricevibilità e impedisce di esaminare nel merito le contestazioni relative ai presupposti dell’interdittiva. La domanda cautelare e gli altri profili di legittimità non sono quindi esaminati.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il Ministero eccepiva che il ricorso era stato notificato alla Prefettura il 19 gennaio 2026, oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione dell’interdittiva. La Sezione accoglie la questione preliminare: computato il termine escludendo il dies a quo, la notificazione avrebbe dovuto avvenire entro il centoventesimo giorno; la tardività determina l’irricevibilità e preclude l’esame del merito.
Censure di merito sull’informazione interdittiva
Le doglianze del ricorrente circa l’insussistenza di collegamenti mafiosi attuali e l’estraneità delle vicende personali risalenti alla gestione dell’impresa non sono esaminate, poiché il ricorso è irricevibile per tardività.
Norme richiamate
Come è noto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Il ricorso straordinario deve essere notificato entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato; il termine è perentorio e il suo superamento comporta l’irricevibilità, senza esame delle censure di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
La Sezione dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati identificativi dell’interessato mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il termine perentorio di 120 giorni decorre dalla notificazione dell’atto impugnato; il giorno iniziale si esclude dal computo.
- La notificazione del ricorso straordinario all’amministrazione che ha emanato l’atto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971 comporta l’irricevibilità e impedisce l’esame delle censure di merito.
Irricevibilità per tardività del ricorso straordinario contro un’interdittiva antimafia
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto dal titolare di un’impresa individuale contro un’informazione interdittiva antimafia e contro la conseguente comunicazione camerale di avvio del procedimento per vietare l’esercizio dell’attività impiantistica. La decisione si arresta alla questione preliminare della tempestività.
Vicenda e contestazioni
L’interdittiva era stata adottata dalla Prefettura sulla base di un quadro informativo comprendente precedenti penali e di polizia del titolare, frequentazioni con soggetti gravati da precedenti e collegamenti con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata. Prima dell’adozione del provvedimento, l’interessato era stato informato degli elementi ostativi e gli era stato assegnato un termine per presentare osservazioni o chiedere un’audizione; non risulta pervenuto alcun riscontro.
Il ricorrente sosteneva che gli elementi considerati riguardassero vicende personali risalenti e non dimostrassero condizionamenti dell’attività imprenditoriale, descritta come una micro-impresa artigiana familiare. Il Ministero dell’Interno eccepiva in via preliminare l’irricevibilità per superamento del termine di 120 giorni; in subordine, riteneva infondate le contestazioni di merito.
Computo del termine
Ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso straordinario deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. La Sezione esclude dal computo il giorno della notificazione e individua la scadenza al centoventesimo giorno successivo.
Sulla base della data di notificazione dell’interdittiva indicata nella relazione ministeriale e confermata dalla documentazione, la notifica del ricorso alla Prefettura, amministrazione che aveva emanato l’atto, avrebbe dovuto avvenire entro la scadenza così calcolata. Dagli atti risulta invece che la notifica è stata effettuata il 19 gennaio 2026, quando il termine era già scaduto.
Esito e conseguenze
La natura perentoria del termine comporta l’irricevibilità del ricorso. La Sezione non esamina quindi le doglianze sostanziali contro l’interdittiva, né gli ulteriori profili di legittimità; l’esito non costituisce una valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti dell’infiltrazione mafiosa. Il P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
Tutela dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
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