Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Benedetta Biso, Yacht Club il Pontile S.r.l., Associazione Yacht Club il Pontile, contro Regione Liguria, e nei confronti di impresa individuale Acqua Marina di Giovannelli Ambra, avverso il provvedimento n. pg/2021/328182 del 09/02/2022 in materia di aggiudicazione concessione su un'area del demanio idrico ad uso nautico-turistico;

Giustizia amministrativa202400914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della Regione Liguria di indizione e aggiudicazione della concessione di un’area del demanio idrico ad uso nautico-turistico, nonché contro gli atti successivi di concessione e autorizzazione alla sub-concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Le ricorrenti contestano la procedura con cui la Regione Liguria ha assegnato a un’impresa concorrente un’area del demanio idrico prospiciente uno specchio acqueo demaniale marittimo già detenuto in concessione dall’associazione. Deducevano, in sintesi: l’omessa considerazione del vincolo funzionale tra i due beni e il rischio di inutilizzo di entrambi; la violazione dell’art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013, relativo alle ipotesi di pertinenza o contiguità con un bene già in concessione; l’irragionevolezza della gara e la lesione dell’affidamento maturato durante circa quindici anni di occupazione dell’area terrestre; l’assenza di motivazione sulla durata della concessione, inizialmente indicata in diciotto anni e poi fissata in diciannove; l’illegittima composizione o mancata formale designazione del seggio di gara; l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per mancata produzione di un’autodichiarazione prescritta dall’avviso. Con ulteriori motivi sono stati impugnati il decreto di concessione del 10 maggio 2023, il disciplinare e l’autorizzazione alla sub-concessione, contestando anche la tempestività dell’impugnazione e la ricorrenza dei presupposti per la sub-concessione. Il Ministero aveva proposto l’inammissibilità del ricorso originario e del primo ricorso per motivi aggiunti e l’irricevibilità del secondo, richiamando inoltre i principi sulle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime.

Il parere

La Sezione non ha deciso né le questioni di rito né quelle di merito. Ha ritenuto indispensabile integrare l’istruttoria e ha chiesto alla Regione Liguria chiarimenti documentati su: rapporti giuridici, organizzativi e sostanziali tra associazione e società e legittimazione delle ricorrenti; situazione attuale dello specchio acqueo alla luce dei principi sulle proroghe automatiche; presupposti dell’obbligo di gara e valutazione dell’art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013; interdipendenza funzionale tra area terrestre e specchio acqueo, relative valutazioni tecniche e misure per garantirne l’uso coordinato; clausole o meccanismi di coordinamento tra concessionari e significato dell’autorizzazione alla sub-concessione; formale designazione o delega dei componenti del seggio di gara; effettiva omissione dell’autodichiarazione da parte dell’aggiudicataria e ragioni della mancata esclusione; criteri della durata di diciotto e poi diciannove anni e produzione dell’eventuale atto di rettifica; prova della data di conoscenza degli atti impugnati ai fini della tempestività. La Regione deve trasmettere la relazione documentata al Ministero entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e contestualmente alla ricorrente; quest’ultima può presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. Il Ministero dovrà poi inviare alla Sezione una relazione integrativa entro 30 giorni, dopo aver assegnato alla ricorrente almeno 15 giorni per ulteriori osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo semestre del 2026.

Osservazioni

Legittimazione e rapporti tra associazione e società

La Regione deve chiarire i legami giuridici, organizzativi e sostanziali tra l’associazione concessionaria dello specchio acqueo e la società richiedente e già occupante l’area idrica; deve inoltre esprimersi sulla legittimazione della ricorrente ad impugnare la procedura in assenza di un titolo concessorio formale della società e sulla situazione giuridica attuale dello specchio acqueo, anche alla luce dei principi in materia di proroghe automatiche.

Obbligo di gara e art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013

La Regione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno reso doverosa l’indizione della gara, precisare se abbia valutato validità ed efficacia della concessione marittima intestata all’associazione e spiegare se e per quali ragioni abbia ritenuto applicabile o inapplicabile la previsione regolamentare relativa a pertinenza o contiguità con un bene già in concessione nei rapporti tra demanio idrico e demanio marittimo.

Interdipendenza funzionale e uso coordinato dei beni

La Regione deve chiarire, con riferimento anche a eventuali valutazioni tecniche acquisite, se l’area a terra e lo specchio acqueo siano oggettivamente interdipendenti; deve inoltre spiegare come abbia considerato il rischio di mancato o inefficiente utilizzo dei beni, quali strumenti di coordinamento siano previsti e quale rilievo attribuisca alla L.R. n. 20/2023.

Autorizzazione alla sub-concessione

Occorre chiarire se l’autorizzazione alla sub-concessione, motivata dall’impossibilità di fruire dello specchio acqueo prospiciente, evidenzi un ostacolo all’uso efficiente dei beni prodotto dall’assetto della gara e quali soluzioni siano state previste per il lungo periodo.

Composizione del seggio di gara

La Regione deve precisare se i tre dipendenti che hanno condotto la seduta del 9 novembre 2021 fossero stati formalmente designati come seggio di gara o muniti di delega dirigenziale e produrre gli atti che ne attestino la legittimazione.

Autodichiarazione dell’aggiudicataria

La Regione deve accertare e precisare se l’aggiudicataria abbia omesso l’autodichiarazione richiesta dall’avviso in materia di debiti, condanne penali e regolarità dell’occupazione e, se l’omissione sussiste, indicare perché non sia stata disposta l’esclusione.

Durata della concessione

La Regione deve illustrare i criteri per cui la durata è stata indicata in diciotto anni nell’avviso e poi in diciannove anni nel decreto di concessione, nonché chiarire se la modifica qualificata come errore materiale sia stata formalizzata mediante un atto di rettifica.

Tempestività del secondo ricorso per motivi aggiunti

La Regione deve fornire elementi documentali sulla data di effettiva conoscenza, da parte della ricorrente, del decreto di concessione n. 3090/2023 e degli ulteriori atti impugnati, ai fini della verifica della tempestività.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, Regolamento regionale Liguria n. 7/2013

    Nella scelta di procedere a gara, sono state esaminate le condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013 (pertinenza o contiguità con bene già in concessione), oppure si è ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile ai rapporti tra demanio idrico e demanio marittimo, e per quali ragioni?

    La Sezione non stabilisce se la disposizione si applichi ai rapporti tra demanio idrico e demanio marittimo; ritiene necessario che la Regione chiarisca se l’abbia esaminata e su quali ragioni abbia fondato l’eventuale inapplicabilità.

  • art. 14, comma 5, Regolamento regionale Liguria n. 7/2013

    In che modo la Regione ha considerato il rischio che l’assegnazione dell’area demaniale idrica a un soggetto diverso dal concessionario dello specchio acqueo impedisca la proficua utilizzazione di entrambi i beni pubblici?

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo all’autorizzazione alla sub-concessione e ai relativi presupposti. Il parere non decide se ricorresse il caso eccezionale previsto dalla norma e dispone che siano chiariti i presupposti e le conseguenze dell’autorizzazione.

  • art. 49 TFUE

    La Regione ha operato una valutazione giuridica circa la validità e l’efficacia della concessione demaniale marittima intestata all’associazione, in rapporto ai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulle proroghe ope legis, e, in caso affermativo, come ha inciso tale valutazione sulla decisione di bandire la gara per l’area idrica?

    La norma è richiamata nella relazione ministeriale, che riferisce il principio secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono incompatibili con il diritto europeo e non producono effetti giuridici. La Sezione non fa propria né applica definitivamente tale conclusione e chiede chiarimenti sulla situazione giuridica della concessione marittima.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    La Regione ha operato una valutazione giuridica circa la validità e l’efficacia della concessione demaniale marittima intestata all’associazione, in rapporto ai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulle proroghe ope legis, e, in caso affermativo, come ha inciso tale valutazione sulla decisione di bandire la gara per l’area idrica?

    La norma è richiamata nella relazione ministeriale quale fondamento, insieme all’art. 49 TFUE, del principio di incompatibilità con il diritto europeo delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative. Il parere interlocutorio non decide l’efficacia della proroga invocata dalle ricorrenti.

  • d.P.R. 1199/1971

    In caso di mancato ingiustificato adempimento agli incombenti istruttori indicati nei termini assegnati, l’affare sarà fissato per la decisione e potrà essere deciso sulla base della documentazione presente agli atti del fascicolo.

    La Sezione dispone un’integrazione istruttoria nell’ambito del ricorso straordinario e avverte che, in caso di mancato adempimento ingiustificato, potrà decidere sulla base degli atti già disponibili.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso richiede di accertare i rapporti tra soggetti diversi che rivendicano posizioni collegate su beni pubblici, l’amministrazione deve fornire elementi puntuali sui legami giuridici e sostanziali e sulla concreta titolarità delle posizioni dedotte, così da consentire la verifica della legittimazione a ricorrere.
  • Nell’assegnazione di beni pubblici distinti ma potenzialmente interdipendenti, l’amministrazione deve chiarire se la fruizione di ciascun bene dipenda dalla disponibilità dell’altro e quali misure siano state considerate per assicurare un uso efficiente e coordinato del patrimonio pubblico.
  • Se la legittimità di una procedura selettiva dipende dall’applicabilità di una specifica disposizione regolamentare, l’amministrazione deve esplicitare se ne abbia valutato i presupposti e le ragioni della sua applicazione o inapplicazione alla fattispecie concreta.
  • Quando l’esito del ricorso dipende dalla tempestività dell’impugnazione di atti conosciuti mediante accesso, occorrono elementi documentali idonei a stabilire la data di effettiva conoscenza degli atti da parte del ricorrente.

Concessione di un’area del demanio idrico e rapporto con uno specchio acqueo demaniale marittimo

La Sezione Prima esamina, in sede consultiva sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la contestazione di una procedura della Regione Liguria per l’assegnazione di un’area demaniale idrica ad uso nautico-turistico, prospiciente uno specchio acqueo già in concessione a un’associazione. Il parere è interlocutorio: la Sezione non decide le questioni di rito e di merito e dispone un’articolata integrazione istruttoria.

Vicenda e atti impugnati

La società ricorrente occupava dal 2006, senza formale concessione, un’area del demanio idrico nel Comune di Ameglia, mentre l’associazione collegata deteneva uno specchio acqueo di 1.332 mq in forza di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2010 e successivamente prorogata per legge. Dopo l’istanza di concessione presentata il 30 dicembre 2020, la Regione pubblicò la domanda e avviò una procedura competitiva. L’area fu aggiudicata all’impresa individuale controinteressata, con un’offerta superiore di 60 euro a quella della società ricorrente.

Le ricorrenti impugnarono gli atti della procedura e, successivamente, il decreto dirigenziale n. 3090 del 10 maggio 2023, il disciplinare e il decreto n. 5531 del 18 agosto 2023, con cui fu autorizzata la sub-concessione della gestione delle attività nautiche a Rent Boat Bocca di Magra s.r.l.s. La concessione fu rilasciata per diciannove anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2041. L’autorizzazione alla sub-concessione richiamava l’impossibilità di fruire dello specchio acqueo prospiciente l’area.

Censure e questioni di rito prospettate

Le ricorrenti hanno dedotto che l’area a terra e lo specchio acqueo sarebbero funzionalmente interdipendenti e che l’assegnazione separata potrebbe impedire l’utilizzo proficuo di entrambi. Hanno inoltre invocato l’art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013, contestato la mancata considerazione dell’affidamento maturato durante la lunga occupazione, censurato la durata della concessione, denunciato l’irregolare designazione del seggio di gara e chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria per asserita omissione di un’autodichiarazione richiesta dall’avviso.

Con i motivi aggiunti sono stati contestati anche l’aumento della durata da diciotto a diciannove anni, l’autorizzazione alla sub-concessione e gli atti successivi della procedura. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha concluso per l’inammissibilità del ricorso originario e del primo ricorso per motivi aggiunti e per l’irricevibilità del secondo, rilevando che il decreto del 10 maggio 2023 sarebbe stato impugnato oltre il termine di 120 giorni dalla piena conoscenza. Il Ministero ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 7992 del 28 agosto 2023 e i principi relativi all’incompatibilità con il diritto europeo delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative.

Ragioni dell’integrazione istruttoria

La Sezione ha ritenuto necessari chiarimenti prima di pronunciarsi, riservando ogni decisione sul rito e sul merito. Ha chiesto anzitutto alla Regione di precisare i rapporti giuridici, organizzativi e sostanziali tra l’associazione titolare della concessione dello specchio acqueo e la società che aveva richiesto e occupato l’area idrica, nonché di esprimersi sulla legittimazione delle ricorrenti in assenza di un formale titolo concessorio della società. Deve inoltre essere chiarita la situazione giuridica attuale dello specchio acqueo alla luce dei principi sulle proroghe ope legis.

La Regione dovrà illustrare i presupposti per l’indizione della gara e specificare se abbia valutato l’applicabilità dell’art. 5, comma 9, del Regolamento regionale n. 7/2013 ai rapporti tra demanio idrico e demanio marittimo. Dovrà anche fornire elementi tecnici sull’eventuale interdipendenza tra l’area terrestre e lo specchio acqueo, spiegare quali misure possano garantire il coordinamento tra i concessionari e chiarire il rilievo attribuito alla L.R. n. 20/2023, che consente una procedura unica nei casi di interdipendenza funzionale.

Ulteriori chiarimenti riguardano l’autorizzazione alla sub-concessione, la possibile incidenza dell’impossibilità di fruire dello specchio acqueo sull’efficienza dell’assetto concessorio, la formale designazione o delega dei dipendenti che condussero la seduta di gara, l’effettiva omissione dell’autodichiarazione da parte dell’aggiudicataria e le ragioni della mancata esclusione. La Regione dovrà infine spiegare il passaggio dalla durata di diciotto anni indicata nell’avviso a quella di diciannove anni stabilita nel decreto, producendo l’eventuale atto di rettifica, e documentare la data di effettiva conoscenza degli atti impugnati ai fini della tempestività.

Adempimenti e rinvio

La Regione deve trasmettere al Ministero una relazione istruttoria documentata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, inviandone contestualmente copia alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione e delle eventuali controdeduzioni, il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione una relazione integrativa, assegnando previamente alla ricorrente almeno 15 giorni per ulteriori osservazioni. In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già agli atti. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo semestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.