Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Eco Laguna Italia S.r.l., contro I.N.P.S., avverso provvedimento di reiezione della domanda di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria del 28 luglio 2023 prot. Inps 3100.24/07/2023.0220193;

Giustizia amministrativa202401104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego INPS del 28 luglio 2023 di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), prot. INPS 3100.24/07/2023.0220193, e deliberazione n. 475 del 6 marzo 2023 del Comitato amministratore che ha respinto il ricorso amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La società, appaltatrice di attività estrattiva presso cave site in Apricena, ha chiesto la CIGO per nove lavoratori dal 22 maggio al 20 agosto 2023, a seguito della sospensione dell’appalto dopo il fallimento della committente Nargiso Marmi S.r.l. e del sequestro dei mezzi necessari al lavoro. L’INPS ha negato il trattamento, ritenendo che la sospensione delle commesse e le difficoltà burocratiche ricadessero nei rapporti tra appaltatore e committente e nel normale rischio d’impresa, oltre a lamentare la mancata produzione della documentazione richiesta. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 148/2015 e degli artt. 1, 2 e 3 del decreto attuativo n. 95442 del 15 aprile 2016, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il fallimento della committente fosse un evento esterno, imprevedibile e non imputabile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene fondato l’unico motivo e propone l’accoglimento del ricorso. La non imputabilità richiesta per la CIGO va riferita al datore di lavoro e ai lavoratori; nel caso concreto, la sospensione dei lavori è derivata dal fallimento della committente, evento eccezionale e imprevedibile, estraneo alla sfera di controllo dell’appaltatrice e non riconducibile al normale rischio d’impresa. La giurisprudenza che esclude in via generale la CIGO per eventi inerenti ai rapporti contrattuali non è applicabile quando, come qui, la sospensione non era prevista dal capitolato e deriva da una causa di forza maggiore imputabile esclusivamente alla committente. La circolare INPS n. 39/2017 conferma che, pur essendo normalmente non integrabile la causale quando la sospensione è prevedibile e contemplata nel contratto, possono rilevare circostanze imprevedibili o di forza maggiore che superino ogni connessione con il rischio d’impresa dell’appaltatrice. Gli altri requisiti per il trattamento risultavano riconosciuti dall’INPS e non contestati. Il diniego è pertanto illegittimo.

Osservazioni

Unico motivo – Violazione della disciplina della CIGO, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

Motivo fondato. Il fallimento della committente, che ha determinato la sospensione dell’appalto, costituisce un evento eccezionale, imprevedibile e non imputabile all’impresa appaltatrice. In assenza di una clausola contrattuale che attribuisse alla committente la facoltà di sospendere i lavori, l’evento non può essere ricondotto al normale rischio d’impresa dell’appaltatrice. Gli ulteriori requisiti per la CIGO risultano riconosciuti dall’INPS e non contestati.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015

    Giova premettere che la non imputabilità delle cause determinanti la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa costituisce il presupposto per la concessione del beneficio in esame (CIGO). Ma la norma è chiara nel circoscrivere tale non imputabilità al datore di lavoro e ai lavoratori, senza riferimento alcuno alla posizione del committente.

    La non imputabilità rilevante per la CIGO è riferita al datore di lavoro e ai lavoratori, non anche alla posizione del committente in quanto tale. Un evento che appartiene esclusivamente alla sfera della committente e sul quale l’appaltatrice non può incidere non è imputabile a quest’ultima.

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 164/1975

    Sicché - alla luce del chiaro disposto della norma invocata [lett. a) dell'art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1975 e la lett. a) del comma 1 dell'art. 11, d.lgs. n. 148 del 2015] - non si ritiene possa avere fondamento la tesi con cui l'istituto resistente sostiene che l'effettiva causa della sospensione del lavoro, pur se afferente al comportamento del committente, sia da riferire ai rapporti tra le parti contrattuali in quanto fatto riconducibile alle modalità ed ai tempi di esecuzione delle opere, strutturalmente connesso alla natura ed alle caratteristiche delle attività, tale da rientrare nell'ambito del normale rischio d'impresa (Consiglio di Stato sez. VI, 10/09/2015, n. 4218).

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, a sostegno della distinzione tra eventi riconducibili al normale rischio d’impresa e cause esterne non imputabili. Il fallimento della committente non può essere automaticamente ricondotto ai rapporti contrattuali dell’appaltatrice quando è estraneo alla sua sfera di controllo.

  • circolare INPS n. 39/2017

    Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.

    La circolare distingue le sospensioni prevedibili, già contemplate dal capitolato e di regola connesse al rischio d’impresa, dalle sospensioni dovute a eventi eccezionali, imprevedibili o di forza maggiore. In questa seconda ipotesi la causale può essere integrabile, perché l’evento supera ogni connessione con il rischio attribuibile all’appaltatrice.

Massime di principio

  • Ai fini della CIGO, la non imputabilità della causa di sospensione o riduzione dell’attività va valutata rispetto alla sfera di controllo del datore di lavoro e dei lavoratori; non basta che l’evento si collochi nell’ambito di un rapporto contrattuale con un committente per imputarlo all’appaltatrice.
  • La sospensione dell’attività di un’impresa appaltatrice può integrare una causale di CIGO quando deriva da un evento eccezionale, imprevedibile e di forza maggiore, estraneo alla sfera dell’appaltatrice e non contemplato come rischio contrattuale prevedibile.
  • La riconducibilità di una sospensione al rischio d’impresa va valutata anche alla luce delle clausole del contratto d’appalto: se il capitolato non prevede la facoltà del committente di sospendere i lavori per l’evento verificatosi, non è possibile presumere che tale evento ricada nell’alea ordinaria dell’appaltatrice.

Diniego di CIGO a un’impresa appaltatrice per fallimento della committente

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società operante nell’estrazione di materie prime minerarie contro il diniego INPS di CIGO per nove lavoratori. La sospensione dell’attività era seguita al fallimento della committente e al conseguente arresto dell’appalto.

Fatti e provvedimenti impugnati

Dal 4 marzo 2023 la società svolgeva attività estrattiva in forza di un appalto ceduto dalla precedente appaltatrice. Dopo la dichiarazione di fallimento della committente, pronunciata il 4 maggio 2023 e notificata il 12 maggio, l’esecuzione dell’appalto veniva sospesa; inoltre, i mezzi necessari all’attività, di proprietà della socia della ricorrente, erano sottoposti a sequestro e restituiti dopo due mesi.

Il 24 maggio 2023 la società presentava domanda di CIGO per nove dipendenti, per il periodo dal 22 maggio al 20 agosto 2023, adducendo la mancanza di commesse e attività. L’INPS respingeva la domanda con provvedimento del 28 luglio 2023, ritenendo la causale attinente ai rapporti tra committente e appaltatrice e quindi riconducibile al rischio d’impresa; rilevava inoltre la mancata produzione di documenti richiesti, tra cui il contratto d’appalto e la documentazione sulle autorizzazioni. Il Comitato amministratore respingeva il successivo ricorso amministrativo con deliberazione n. 475 del 6 marzo 2023, secondo quanto indicato nel parere.

Motivo di ricorso

La società deduceva un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 148/2015 e degli artt. 1, 2 e 3 del decreto attuativo n. 95442 del 15 aprile 2016, oltre al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti. Sosteneva che il fallimento della committente fosse un evento esterno, imprevedibile e non imputabile all’appaltatrice, e non un rischio ordinario dell’attività d’impresa.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ritiene fondato il motivo. La non imputabilità della causa di sospensione o riduzione dell’attività costituisce presupposto della CIGO e, secondo il parere, va riferita al datore di lavoro e ai lavoratori, senza estenderla automaticamente alla posizione del committente. La circostanza che l’evento si collochi nell’ambito di un rapporto d’appalto non consente, da sola, di ricondurlo al rischio d’impresa dell’appaltatrice.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la CIGO può riguardare eventi naturali o umani esterni che sfuggono al controllo di chi organizza l’impresa, ma anche l’orientamento che esclude la socializzazione del rischio d’impresa quando la sospensione dipende da eventi contrattuali prevedibili. Nel caso concreto, tuttavia, la sospensione era conseguente al fallimento della committente e non risultava prevista dal capitolato una facoltà della stessa di interrompere i lavori nelle circostanze verificatesi.

La circolare INPS n. 39/2017 distingue le interruzioni prevedibili, contemplate nel contratto e normalmente connesse al rischio d’impresa, dalle sospensioni determinate da circostanze imprevedibili, caso fortuito o forza maggiore, la cui eccezionalità supera tale connessione. La Sezione ritiene che il fallimento della committente rientri in quest’ultima categoria e non sia imputabile alla società ricorrente. Gli altri requisiti per la concessione del trattamento risultavano riconosciuti dall’INPS e non contestati.

Conclusione

Il diniego è giudicato illegittimo perché ha ricondotto alla normale alea contrattuale un evento appartenente alla sfera della committente e sul quale l’appaltatrice non poteva incidere. Il Consiglio di Stato esprime pertanto il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.