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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31593/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su istanza di altro fallimento creditore. La corte d'appello ha rigettato il reclamo della società fallita ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte di cassazione non ne ha esaminato il contenuto perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Il punto centrale era il dies a quo del termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione avverso la decisione che rigetta il reclamo fallimentare: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 22 gennaio 2021, e risultava inoltre comunicata/notificata via PEC dalla cancelleria in pari data ovvero notificata ai difensori il 25 febbraio 2021; il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 26 aprile 2021, quindi oltre il termine di trenta giorni. La ricorrente incidentale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, che però è stato considerato condizionato e reso inefficace dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Sono state inoltre respinte le richieste di condanna personale del legale rappresentante e di responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo applicabile il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall. decorrente dalla comunicazione/notificazione del provvedimento della corte d'appello effettuata dalla cancelleria via PEC. Per effetto della inammissibilità del ricorso principale, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società ricorrente, rigettando le richieste di condanna ex artt. 94 e 96 c.p.c. e disponendo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Il rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento va comunicato/notificato dalla cancelleria e tale comunicazione/notificazione integra il presupposto per la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, pari a trenta giorni.

  • art. 17 l.fall.

    È richiamato come norma collegata all'art. 18 l.fall. nel disciplinare la comunicazione/notificazione degli atti nel procedimento fallimentare.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    La modifica introdotta nel 2014 non incide sulle notifiche effettuate a cura della cancelleria nei procedimenti speciali, come quello fallimentare.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012

    La notificazione/comunicazione del provvedimento via posta elettronica certificata da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012

    La Corte richiama la disciplina che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    La Corte collega la decorrenza del principio al testo vigente dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 179 del 2012.

  • art. 325 c.p.c.

    È evocato per chiarire che la regola generale sulla decorrenza dei termini di impugnazione non esclude la disciplina speciale fallimentare.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è comunque ammissibile se condizionato alla proposizione del ricorso principale, ma diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 94 c.p.c.

    La Corte esclude la condanna personale del rappresentante legale della società al pagamento delle spese in mancanza dei presupposti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte nega la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La pronuncia comporta il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per evidenziare che la parte controricorrente risultava priva di fondi ai fini del patrocinio/spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, la comunicazione o notificazione del provvedimento della corte d'appello effettuata dalla cancelleria in forma integrale, anche via PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione contro il rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall.
  • La disciplina speciale del fallimento prevale sulla regola generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c.: la novella del 2014 non elimina l'efficacia decadenziale della comunicazione di cancelleria nei casi in cui la notificazione/comunicazione sia imposta dalla legge processuale speciale.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale proposto nei limiti dell'art. 334 c.p.c. resta inefficace per effetto della sorte del ricorso principale.
  • La condanna personale del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c. e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiedono presupposti specifici e non possono essere pronunciate in via automatica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dal d.P.R. n. 115 del 2002, incluso l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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