Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25295/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile di proprietà comune di più familiari. Nel rogito, il notaio avrebbe dovuto versare il prezzo della compravendita sul conto corrente indicato dal venditore; invece la somma fu bonificata su un diverso conto corrente cointestato al venditore con un terzo soggetto estraneo alla vendita. Subito dopo, quasi l’intero importo fu prelevato e trasferito a una società riferibile al cointestatario. Il venditore ha quindi agito per far valere la responsabilità professionale del notaio, sostenendo che egli avesse violato i doveri di diligenza e prudenza omettendo di verificare la correttezza del conto di accredito e di accorgersi di una presunta alterazione del foglio con le coordinate bancarie. In ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla funzione notarile e sulla diligenza professionale, assumendo che il notaio avesse colposamente omesso i controlli sulla ricevuta contabile e sull’effettivo conto di destinazione, con conseguente danno patrimoniale; (2) vizio di motivazione, ritenendo illogico che la Corte d’appello avesse desunto dalla perizia chimica che le modifiche manoscritte al foglio prestampato fossero state apposte dal venditore, senza considerare una diversa dinamica temporale, e che avesse escluso la responsabilità notarile solo per tale ragione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, non colpivano la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva escluso il nesso causale tra la condotta del notaio e il danno, ritenendo che il pregiudizio fosse derivato non dall’accredito su un conto anziché su un altro, ma dal successivo immediato prelievo e storno delle somme da parte del cointestatario del conto. Poiché tale autonoma ragione non era stata specificamente censurata, la decisione d’appello è rimasta ferma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    richiamato come norma che il notaio avrebbe rispettato nell’identificazione e nella gestione del versamento del prezzo, secondo la Corte d'appello e la Cassazione

  • art. 51 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nell’esercizio della funzione notarile

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il parametro di diligenza qualificata del professionista

  • art. 1188 c.c.

    richiamato tra le norme sull’adempimento al creditore o a persona indicata

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno e nesso tra inadempimento e pregiudizio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione denunciato

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a un riesame del merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente rubricate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente anche tale ratio; la mancata censura di una ragione autosufficiente di decisione rende il ricorso inammissibile.
  • Nella responsabilità professionale del notaio, il danno deve essere causalmente collegato alla condotta asseritamente colposa; se il pregiudizio deriva da un fatto successivo e autonomo di terzi, il nesso causale con la condotta notarile può essere escluso.
  • La mera contestazione dell’esito della valutazione probatoria, senza evidenziare una vera violazione di legge o un vizio argomentativo nei limiti del controllo di legittimità, non è idonea a fondare l’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.