Sentenza n. 1262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3335/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e successivo conferimento dell’incarico tecnico per la demolizione d’ufficio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente di un nuovo vano abitabile di 13 mq, nonché il successivo provvedimento di conferimento a un professionista dell’incarico di redigere il progetto esecutivo per la demolizione. In appello ha dedotto: la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, nonché il travisamento dei fatti, sostenendo che il sequestro penale dell’immobile impediva l’esecuzione dell’ordine di demolizione e che il termine di novanta giorni per ottemperare non poteva decorrere prima del dissequestro; la violazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 e dell’art. 64 c.p.a., in ragione della coincidenza tra le opere oggetto dell’acquisizione e quelle interessate da domande di condono presentate dal precedente proprietario; la carenza di motivazione e di istruttoria, in relazione all’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 3 della l. n. 241/1990. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità dell’appello sulle statuizioni relative al difetto di giurisdizione e l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali. Il Consiglio di Stato ha precisato che la statuizione del TAR sul difetto di giurisdizione in ordine alla quantificazione dell’indennità di occupazione non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; la relativa questione è rimasta estranea all’appello.
La decisione
L’appello è stato accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il Consiglio di Stato ha aderito all’orientamento secondo cui il sequestro penale dell’immobile non determina, di per sé, la nullità dell’ordine di demolizione, poiché l’oggetto dell’ordine resta materialmente e giuridicamente possibile; tuttavia, il sequestro impedisce temporaneamente l’esecuzione dell’ordine e congela il termine per l’ottemperanza. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 decorre soltanto dal dissequestro, senza che al destinatario possa essere imposto l’onere di richiedere il dissequestro, né possa rilevare la mancata demolizione durante il periodo di sequestro. Nel caso concreto, il dissequestro era intervenuto il 16 gennaio 2018, mentre l’acquisizione al patrimonio comunale era stata disposta il 12 febbraio 2018 e notificata il 20 febbraio 2018: il provvedimento era quindi anteriore al decorso del termine di novanta giorni. L’appellante, inoltre, si era già diligentemente attivato nel 2014 per ottenere il dissequestro, ma l’istanza era stata respinta. Sono stati pertanto annullati il provvedimento di acquisizione n. 33 del 2018 e il successivo provvedimento n. 456 del 2018 relativo all’incarico per la demolizione. Sono rimaste ferme le statuizioni non impugnate, compresa quella sul difetto di giurisdizione concernente l’indennità di occupazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per il mutamento recente dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Il testo richiama il termine di novanta giorni per l’ottemperanza all’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Il termine per ottemperare all’ordine di demolizione non decorre durante il sequestro penale dell’immobile, ma soltanto dal dissequestro; l’acquisizione può essere disposta solo dopo il decorso di tale termine successivo al dissequestro.
l’ordinanza di demolizione emessa su un immobile già sequestrato è stata ritenuta, secondo un orientamento, nulla per imposizione di un obbligo giuridicamente impossibile.
Il Collegio non ha accolto la tesi della nullità dell’ordine di demolizione, aderendo all’orientamento secondo cui il sequestro incide temporaneamente sull’efficacia e sull’eseguibilità dell’ordine, non sulla sua validità.
Il testo richiama la piena imputabilità dell’inottemperanza al destinatario dell’ordinanza.
Il sequestro deve essere considerato ai fini dell’imputabilità dell’illecito amministrativo omissivo derivante dalla mancata demolizione.
art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Il testo richiama le sanzioni amministrative conseguenti all’inottemperanza, inclusa l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Le conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza possono operare soltanto dopo che sia decorso il termine per adempiere, termine sospeso fino al dissequestro.
La censura di carenza di motivazione e istruttoria è stata assorbita in conseguenza dell’accoglimento del motivo relativo al sequestro penale.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla motivazione della scelta di non sottrarre l’opera alla demolizione è stata assorbita.
La questione della nullità è stata esaminata nel quadro del contrasto giurisprudenziale sui rapporti tra sequestro penale e ordine di demolizione, ma la decisione si fonda sulla sospensione del termine di ottemperanza e sull’illegittimità dell’acquisizione anticipata.
La censura relativa alla documentazione sulle opere oggetto di condono è stata assorbita.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina necessariamente la nullità dell’ordine amministrativo di demolizione, poiché l’ordine conserva un oggetto materialmente e giuridicamente possibile; il sequestro incide invece temporaneamente sulla sua efficacia esecutiva.
- Il termine di novanta giorni per ottemperare all’ordine di demolizione decorre soltanto dal dissequestro dell’immobile, anche se il sequestro permane per iniziativa dell’autorità penale e il destinatario non abbia ottenuto il dissequestro.
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale e le ulteriori conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza presuppongono il decorso integrale del termine per demolire dopo il dissequestro; l’acquisizione disposta prima di tale momento è illegittima.
- Il sequestro penale deve essere considerato ai fini della piena imputabilità dell’illecito amministrativo omissivo di inottemperanza, distinto dall’illecito originario di realizzazione dell’abuso edilizio.
- La mancata impugnazione di una statuizione autonoma della sentenza di primo grado, quale quella sul difetto di giurisdizione relativa a pretese indennitarie, determina il passaggio in giudicato della statuizione e ne preclude l’esame in appello.
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