Cassazione Civile, Ordinanza n. 27995/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia riguarda un complesso trasferimento immobiliare collegato a un contratto stipulato nel 2000 per la vendita di alcuni immobili siti in Maccarese/Fiumicino. L'istante ha sostenuto che l'accordo non fosse un mero preliminare, ma già un contratto definitivo, perché il prezzo era stato integralmente pagato e vi era stata contestuale immissione nel possesso; in subordine ha chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. I convenuti hanno resistito e hanno chiamato in causa il procuratore che aveva gestito l'operazione; successivamente sono intervenuti anche i terzi che avevano acquistato i medesimi beni. Il Tribunale ha escluso la natura definitiva del contratto e ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c.; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo decisivo che non risultasse provato il pagamento del prezzo, richiesto integralmente già alla stipula del preliminare, e che quindi mancasse il presupposto per ottenere il trasferimento coattivo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c. per non avere valorizzato le quietanze/dichiarazioni di pagamento contenute nel preliminare; violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso su una ragione non dedotta dalle controparti; violazione dell'art. 92 c.p.c. e del DM n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese; violazione degli artt. 171 e 307 c.p.c. e dell'art. 2652 c.c. sulla trascrizione della domanda e sulla priorità delle trascrizioni. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel ricorso era dato atto della notificazione della sentenza impugnata, ma non era stata depositata la copia autentica con la relata di notificazione, né tale relata risultava nel fascicolo; ciò impediva il controllo sulla tempestività dell'impugnazione ex art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché il ricorrente aveva indicato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della decisione con la relata di notificazione, né la relata era reperibile negli atti. L'improcedibilità ha assorbito l'esame di tutti i motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di esecuzione in forma specifica è scrutinabile solo se sussistono i relativi presupposti; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto decisivo il mancato pagamento del prezzo pattuito come condizione per accedere al rimedio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le dichiarazioni di avvenuto pagamento contenute nel contratto dovessero essere valutate come prova del pagamento del prezzo.
Richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine al pagamento del prezzo.
Richiamato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe deciso su una ragione non dedotta dalle parti.
Richiamato per contestare la pronuncia su questioni non tempestivamente introdotte dalle controparti.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e parametrata ai valori massimi.
art. 4 DM 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per sostenere che la fase istruttoria non fosse stata effettivamente svolta e non potesse essere valorizzata nella liquidazione dei compensi.
art. 5 DM 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato insieme all'art. 4 per censurare la quantificazione delle spese professionali.
Richiamato per contestare profili relativi alla prosecuzione del giudizio dopo la mancata iscrizione a ruolo.
Richiamato per contestare gli effetti processuali della mancata iscrizione a ruolo e della riassunzione.
Richiamato in relazione all'efficacia prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte ne afferma la natura di onere essenziale del ricorrente: se si allega o risulta la notificazione della sentenza impugnata, va depositata la copia autentica con la relata, al fine di consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
Richiamato per affermare che la relata di notificazione può essere prodotta anche separatamente, purché nel termine utile per il deposito del ricorso.
Richiamato per evidenziare che l'onere di deposito è funzionale alla tutela della cosa giudicata formale e alla stabilità delle decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, egli assume l'onere di depositarne la copia autentica con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti comunque dagli atti disponibili alla Corte.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dalla costituzione del controricorrente né dalla mancata eccezione della controparte.
- Nel contratto preliminare di vendita immobiliare, se il pagamento integrale del prezzo è pattuito come condizione da eseguire prima del definitivo, la parte che agisce per l'esecuzione specifica deve allegare e provare l'adempimento di tale obbligo secondo le modalità di legge; l'offerta informale non è sufficiente in presenza di un termine di pagamento anteriore al rogito.
- Il giudice può verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2932 c.c., compreso l'adempimento della prestazione di pagamento, quando esso sia strutturalmente necessario al rimedio richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →