Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012. La società aveva pagato quanto richiesto, ma aveva poi impugnato l'atto oltre il termine previsto. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, escludendo la rimessione in termini; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che la particolare situazione detentiva del socio di riferimento e del legale rappresentante avrebbe impedito la tempestiva proposizione del ricorso e avrebbe imposto la rimessione in termini. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando il mancato esercizio del potere di compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della vicenda concreta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla rimessione in termini, ha osservato che la detenzione del socio totalitario era irrilevante perché il legale rappresentante della società, pur agli arresti domiciliari, era comunque in grado di conferire mandato ai difensori; inoltre, la mancata impugnazione tempestiva risultava essere una scelta deliberata degli organi sociali, finalizzata a non aggravare la posizione processuale del socio di riferimento. Ne è derivata la conferma della tardività del ricorso originario e quindi della sua inammissibilità. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la compensazione perché la soccombenza totale della società in appello giustificava la condanna alle spese. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato e della somma di euro 7.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
La rimessione in termini presuppone che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte; non opera quando il mancato rispetto del termine deriva da una scelta deliberata degli organi sociali o comunque da una situazione non estranea alla sfera di controllo della parte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura in cassazione era formulata come violazione di legge e nullità della decisione, ma la Corte l'ha ritenuta infondata perché la decisione impugnata era coerente con la corretta applicazione delle regole sulla tempestività dell'impugnazione e sulla rimessione in termini.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per proporre ricorso nel processo tributario è decisivo ai fini della tempestività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
art. 15 d.lgs. 15 giugno 1997, n. 218
Il pagamento delle imposte dovute nel periodo di decorrenza del termine per ricorrere è stato valorizzato come indice della possibilità di attivarsi tempestivamente e di definire la pretesa impositiva.
La soccombenza totale giustifica la condanna alle spese di lite, escludendo la compensazione.
La compensazione delle spese non è giustificata dalla sola valutazione dell'atteggiamento soggettivo della parte soccombente, in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, quale conseguenza della proposizione del ricorso rigettato nei termini indicati dal provvedimento.
artt. 375, secondo comma, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.
Sono stati richiamati per la trattazione camerale e la definizione accelerata del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede una causa non imputabile che abbia effettivamente impedito la tempestiva proposizione dell'atto: non basta una situazione soggettiva di difficoltà se la parte, tramite i propri organi rappresentativi, era in grado di attivarsi.
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso contro l'avviso di accertamento va valutata in concreto rispetto alla possibilità della società di conferire mandato e di impugnare l'atto; la scelta di non ricorrere per ragioni strategiche esclude la non imputabilità della decadenza.
- La compensazione delle spese non può essere invocata in presenza di soccombenza totale della parte, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
- Il rigetto del ricorso in cassazione può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato e, nei casi previsti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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